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Legge elettorale regionale, approvata la bozza di modifica

Si punta all'abolizione del listino. Soddisfatto il presidente della commissione Mario Abbruzzese

La Commissione Speciale Riforme Istituzionali, presieduta dal consigliere regionale Mario Abbruzzese, ha licenziato, nella seduta odierna,  la bozza della proposta di legge per la modifica della legge elettorale del Lazio. Ora, il testo sarà inviato a tutti i consiglieri regionali che fanno parte dell'organismo per la sottoscrizione e sarà trasmesso alla I Commissione Affari Costituzionali per l'approvazione.
«Voglio ringraziare tutti i membri della Commissione Speciale  -ha evidenziato Abbruzzese - per il grande senso di responsabilità che ha contraddistinto i lavori, permettendo così di licenziare in breve tempo la bozza di modifica alla legge elettorale della nostra Regione. La commissione ha recepito una osservazione che prevede l'esonero dei partiti e movimenti politici dalla raccolta delle firme». 
Il testo licenziato oggi è stato elaborato in base a delle linee guida composte da 5 punti fondamentali. 
«Il primo - ha aggiunto il consigliere regionale - è l'abolizione del listino. Dunque, l'80% dei seggi  del Consiglio continua ad essere assegnato, con metodo proporzionale del quoziente corretto a liste circoscrizionali concorrenti presentate su base provinciale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale. Mentre, attraverso l'abolizione del listino, il restante è assegnato, sempre con metodo proporzionale, come premio di maggioranza direttamente alle liste circoscrizionali che sostengono il Presidente della Regione eletto. Poi c'è l'introduzione di un meccanismo in grado di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni provinciali all'interno del Consiglio regionale.  Il terzo punto, invece, concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive con l'introduzione della preferenza di genere. Per quanto concerne il quarto punto è prevista la non immediata rieleggibilità del Presidente della Regione allo scadere del secondo mandato consecutivo, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il quindi punto chiarisce, inoltre, che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento, ponendo così fine ad una querelle interpretativa che ha generato contenzioso anche in occasione dell'indizione delle ultime elezioni regionali».

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