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Cronaca

Willy, i perché del terzo appello

La Corte di Cassazione ha stabilito un nuovo esame sulle attenuanti generiche per Gabriele Bianchi. Per i giudici l’appello, dopo aver stigmatizzato l’operato dell’imputato, non ha chiarito le ragioni dello “sconto”

Il 20 gennaio la giornata nazionale del rispetto in ricordo di Willy

Willy Monteiro Duarte

Omicidio di Willy Monteiro, si ritorna per la terza volta in appello. Così ha deciso la Corte di Cassazione che ha disposto un nuovo esame per la sola posizione di Gabriele Bianchi, «limitatamente alle attenuanti generiche e alla rideterminazione della pena». In questi giorni sono state rese note le motivazioni.Deciderà una Corte d’assise d’appello in diversa composizione. Nello stesso provvedimento è stato rigettato il ricorso del fratello Marco Bianchi, la cui condanna all’ergastolo è ora definita. Come lo sono (da aprile 2024) le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 per Mario Pincarelli.

All’esame della Corte erano giunti i ricorsi della procura generale contraria alla concessione delle attenuanti generiche per Gabriele, che ne aveva comportato la condanna, in secondo grado, a 28 anni di reclusione, e dei difensori dello stesso Gabriele e Marco. Questi ultimi, ovviamente, contestavano per motivi opposti le pene irrogate dalla Corte di assise di appello di Roma.

La quinta sezione penale della Cassazione, presieduta dal giudice Luca Pistorelli, ha accolto i ricorsi presentati dal procuratore generale e da Gabriele Bianchi. La Cassazione per prima cosa ricorda come in appello, al pari del primo grado, si sia «profondamente stigmatizzato il comportamento tenuto da Gabriele Bianchi, prima, durante e dopo la commissione del reato: per l’intensità del dolo, per le modalità obiettive dell’azione (numero, direzione e gravità dei colpi inferti alle parti vitali del corpo della vittima, attinta con l’uso di ari marziali; insistenza e brutalità della violenza in danno di persona inoffensiva e riversa a terra); per la capacità a delinquere, tratta in uno con l’apprezzamento della somma gravità del fatto, del contegno assunto e mantenuto prima e durante la consumazione del reato; per il comportamento processuale, alieno da forme di ravvedimento».

Tuttavia, la Corte d’assise d’appello «non ha spiegato, con argomentazioni appaganti, le ragioni per le quali... un “cammino” di recupero di coscienza nel rapporto con la compagna e il figlioletto, o il percorso di studi universitari e di sequela dei corsi carcerari attivato da Gabriele Bianchi, possiedano concreto e dirompente rilievo ai fini dello sviluppo di una significativa introspezione in relazione al gravissimo delitto commesso e siano manifestazione di reale sensibilizzazione per i valori disattesi, alla luce del giudizio di intensa censura e riprovazione precedentemente elaborato». La Cassazione rimarca pure che «Gabriele, ad esempio, non ha mai avviato (né richiesto di poter avviare) un programma di giustizia riparativa». Da qui la necessità di un nuovo giudizio sul riconoscimento o meno delle attenuanti generiche. Altrettanto fondato è stato ritenuto il ricorso di Gabriele Bianchi quanto alla determinazione della pena di 28 anni. Pena «da ritenersi superiore al massimo allo stato determinabile, con la conseguenza della illegalità del trattamento sanzionatorio in questo modo commisurato». Si ritorna così in appello dove la famiglia di Willy sarà rappresentata dagli avvocati Vincenzo Galassi e Domenico Marzi.

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