Il contenzioso
19.08.2025 - 14:00
L’ex direttore generale di Aeroporto di Frosinone spa Alessandro Minotti
La società Aeroporto di Frosinone, ora in liquidazione, continua a far parlare di sè. Con il progetto dello scalo civile ormai abortito, la società ha perso la causa di lavoro intentata dall’ex direttore generale Alessandro Minotti, rappresentato dall’avvocato Filippo Aiello. La Corte di Cassazione, infatti, ha respinto il ricorso promosso dalla società contro la pronuncia della Corte d’appello che aveva riconosciuto all’ex dirigente le qualifiche dirigenziali con condanna di AdF al pagamento di 257.301,68 euro «per differenze retributive, oltre accessori e spese».
Minotti aveva presentato ricorso davanti al tribunale del lavoro di Frosinone evidenziando di aver lavorato dal 1° febbraio 2005 per AdF in virtù di una scrittura privata di “conferimento di incarico professionale”. E che oltre alle funzioni di direttore generale era stato responsabile unico del procedimento per studi di fattibilità e progettazione. Poi, da luglio 2010 a novembre dello stesso anno, gli era stato impedito l’accesso ai locali della società, quindi, con il cambio della presidenza della società, aveva ripreso le sue mansioni. Finché il 5 aprile 2012 la società aveva deciso di chiudere il rapporto «per esigenze di contenimento dei costi e per i nuovi obiettivo e le mutate strategie aziendali», si legge nell’ordinanza della Cassazione. Minotti, «sul presupposto che vi era stato un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica dirigenziale» chiedeva per differenze retributive, indennità di mancato preavviso e Tfr un risarcimento di quasi 350.000 euro nonché di dichiarare l’illegittimità del licenziamento.
In primo grado il tribunale di Frosinone rigettava il ricorso. Tuttavia, la Corte d’appello di Roma, nel 2020, accoglieva parzialmente il ricorso di Minotti dichiarando che «dal febbraio 2005 al 5 aprile 2012 era intercorso tra le parti un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di dirigente, e, per l’effetto, condannava la società Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione al pagamento della complessiva somma di euro 257.301,68». In pratica la Corte d’appello riconosceva il ruolo di Minotti da «direttore generale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa», che «il rapporto andava convertito in uno di natura subordinata», nonché «la chiesta qualifica dirigenziale», ma anche che «il licenziamento era giustificato» e rigettava la domanda di risarcimento danni da dequalificazione.
Adf ha proposto ricorso in Cassazione, la cui decisione è stata pubblicata ora dalla Cassazione. Ricorso respinto, dunque. Per i giudici della Suprema corte corretta è stata la valutazione offerta dai giudici di secondo grado. Tra i vari passaggi la Cassazione osserva che la Corte d’appello ha argomentato «in modo esaustivo, per rilevare la sussistenza del carattere continuativo e coordinato della prestazione professionale resa dal Minotti in favore della società escludendo, di contro, l’esistenza di un contratto di opera intellettuale». Che il rapporto ci collaborazione coordinata e continuativa è basato, tra gli altri motivi, «dalla stretta integrazione tra l’attività svolta da Minotti e quella della società». Infine, che il rapporto è sorto prima dell’entrata in vigore della norma «che ha introdotto limiti assunzionali anche per le società pubbliche».
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