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Il bilancio

I fari dell’Anac sui contratti pubblici: tre casi a Frosinone

Nella relazione annuale al Parlamento l’Anticorruzione cita tre episodi che hanno interessato il capoluogo. Vigilanza su trasporto pubblico, acquisti della farmacia dell’Asl e riqualificazione energetica delle case Ater

tpl frosinone

Un mezzo del trasporto pubblico locale di Frosinone, servizio al centro di un procedimento dell’Anac

Sono tre i casi che riguardano Frosinone menzionati nella relazione annuale dell’Autorità nazionale anticorruzione al Parlamento. Si tratta di casi che, in passato, avevano avuto una rilevanza mediatica. Riguardano l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Frosinone, l’approvvigionamento di presidi medici e prodotti sanitari dell’Asl di Frosinone e l’accordo per l’affidamento, mediante partenariato pubblico-pubblico, dei servizi di consulenza per la riqualificazione energetica e messa in sicurezza degli edifici dell’Ater di Frosinone.

Il trasporto pubblico
Il procedimento nasce a seguito della segnalazione della Geaf, l’ex gestore del tpl a Frosinone, «in cui si contestavano - si legge nel rapporto - numerose inadempienze nell’esecuzione dell’appalto relativo a servizio di trasporto pubblico locale, da parte della società aggiudicataria», la Cialone. Diversi i punti evidenziati dall’Anac: «In fase istruttoria l’Autorità ha accertato, sulla base degli atti acquisiti, che a circa due anni dall’avvio della prestazione, molti degli investimenti a cui l’appaltatore si era contrattualmente impegnato non risultavano effettuati». Il riferimento è, tra le varie cose, all’installazione delle paline informative, degli emittitori di biglietti e delle pensiline per l’attesa dei bus, la rifunzionalizzazione del capolinea di piazza Pertini. Tra le contestaziomi anche il mancato ritorno in funzione del bike sharing e dell’ascensore inclinato. L’Anac ha così rilevato «la condotta inerte della stazione appaltante, avendo la stessa omesso per lungo tempo di sottoporre a sorveglianza e verifica la prestazione contrattuale (ne è prova l’omessa nomina del direttore dell’esecuzione) e, una volta venute alla luce le suddette carenze esecutive, di applicare le penali previste e/o di attivare la procedura di messa in mora ai fini della risoluzione del contratto». L’Anac ha effettuato un monitoraggio, all’esito del quale «sono risultate confermate le criticità emerse in fase istruttoria. È stato evidenziato, perciò, che la prosecuzione del contratto con la società aggiudicataria senza l’assunzione di appropriate misure sanzionatorie non è coerente con quanto risulta dagli atti della direzione dell’esecuzione, che evidenziano prolungati ritardi nell’adempimento di molte obbligazioni contrattuali e inosservanza di reiterati atti di diffida». La giustificazione addotta dal Comune, «dovuta all’attuazione di misure di contenimento del contagio pandemico» è stata giudicata «non accoglibile». Quanto all’ascensore inclinato e al bike sharing, «è stata evidenziata l’ulteriore anomalia che, al momento della stipula del contratto, essi erano entrambi fuori uso e non attivabili a causa di importanti guasti delle relative infrastrutture, e che di tali guasti non era stata identificata né la causa, né la natura, né i rimedi per il loro superamento». Per l’ascensore inclinato, l’Anac «ha censurato il ritardo con cui la stazione appaltante ha promosso gli accertamenti tecnici necessari a comprendere le cause dei guasti (e conseguentemente procedere alla riparazione), accettando, a lungo e senza verifiche, la tesi dell’impresa affidataria secondo cui il fermo dell’impianto fosse dovuto a difetti originari di progettazione e costruzione, così da escludere le proprie responsabilità in ordine alla mancata manutenzione».

La farmacia Asl
L’Anac parla di «molteplici criticità emerse nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei confronti dell’Asl di Frosinone, relativamente all’attività di approvvigionamento per la fornitura di presidi medici e prodotti sanitari riferibili alle farmacie della medesima Asl». Segnalata «la prassi anomala» dell’utilizzo, ripetuto, «dei medesimi Cig (codici identificativi della gara, ndr), anche per affidamenti di molto successivi al momento di acquisizione del Cig originario». L’attività condotta dall’Anac è poi confluita in una delibera datata 29 novembre 2023. «Un primo ambito violato è risultato essere quello della programmazione degli acquisti considerando che sia la documentazione resa disponibile in atti che i comportamenti messi in atto dalla stazione appaltante, hanno reso evidente come la stessa Asl non avesse contezza, in termini effettivi ed attraverso una reale verifica dello stato dei contratti di fornitura in corso e/o terminati, delle proprie necessità di approvvigionamento nel tempo di beni, contravvenendo, in tal modo, anche al divieto di frammentazione delle gare pubbliche». Ulteriore contestazione ha riguardato «l’illegittimo frazionamento degli acquisti, culminato in affidamenti di forniture in assenza di procedure ad evidenza pubblica: questo modus procedendi - pur finalizzato a garantire la costante presenza dei beni necessari allo svolgimento delle attività della Asl - ha comportato anche il mancato rispetto del principio della tutela della concorrenza». La modalità di utilizzo dei Cig, almeno nei casi oggetto dell’indagine ispettiva - «è risultata, infatti, completamente elusiva» della legge «laddove solo l’utilizzo di uno specifico Cig, collegato univocamente ad una procedura/affidamento, permette di rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo, come detto, da consentire un controllo in itinere ed a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche».

Riqualificazione delle case Ater
L’Anac ha riservato un’attenzione specifica al «ricorso, sempre più frequente, presso le pubbliche amministrazioni, a forme di partenariato pubblico-pubblico». Anche alla luce dei «diversi esposti diretti a contestare l’irregolarità degli accordi stipulati».
Scrive l’Anac: «l’attività di vigilanza si è concentrata sull’esame e sull’approfondimento delle criticità segnalate relativamente ad uno specifico accordo di collaborazione, stipulato tra un ente esponenziale e l’associato partecipante, diretto all’affidamento di servizi concernenti l’attività di consulenza, assistenza e monitoraggio in ambito amministrativo e giuridico per le attività strumentali al programma di riqualificazione energetica e di messa in sicurezza degli edifici di proprietà dell’associato». Il 6 luglio 2023 l’Anac «ha rilevato la non conformità dell’accordo al disposto dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, attesa l’assenza dei seguenti requisiti: un reale interesse comune alla base della prestazione; la mancanza di una effettiva cooperazione reciproca preordinata all’attuazione di un disegno pubblicistico comune; la non gratuità della prestazione resa. Esclusa, quindi, l’appartenenza del suddetto accordo alla fattispecie rientrante nel regime di esclusioni». Pertanto, l’Autorità ha ritenuto che «dovesse applicarsi il Codice dei contratti e ha conseguentemente contestato l’illegittimità della modalità di affidamento di un appalto di servizi avvenuta in via diretta, senza gara».

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