Frosinone
09.03.2026 - 12:00
La sede dell'Inps di Frosinone
I giudici le riconoscono il diritto a percepire la pensione di reversibilità del marito, ma la direzione provinciale di Frosinone dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (Inps) non dà seguito alla decisione del tribunale del lavoro. La vicenda, che vede suo malgrado protagonista una vedova residente in provincia di Frosinone, la signora G.P., è finita così davanti al Tar di Latina, a cui è stato chiesto di obbligare l’Istituto di previdenza ad adeguarsi al dettato del Tribunale.
Il provvedimento emesso dalla sezione lavoro del tribunale di Frosinone, non impugnato, è passato in giudicato a metà del 2025, statuendo definitivamente che alla donna è riconosciuto «il diritto (...) al ripristino della pensione ai superstiti (...), richiesto con domanda amministrativa del 22.09.2022» e, per l’effetto, il Tar ha condannato la stessa Inps di Frosinone «a corrispondere all’attrice il beneficio previdenziale richiesto, con decorrenza dalla domanda amministrativa, oltre interessi legali decorrenti dal 120° giorno successivo alla domanda amministrativa». L’Inps non ha però ritenuto di dare seguito all’ordine del tribunale e non ha quindi ripreso ad erogare la pensione dovuta. La donna, assistita dagli avvocati Francesco Mei e Alessandro Mari, si è rivolta quindi al Tar di Latina, affinché imponesse all’Inps di Frosinone di adempiere a quanto disposto dalla sezione lavoro del tribunale ciociaro. L’Istituto di previdenza non si è costituito in giudizio.
La settimana scorsa, i giudici amministrativi hanno deciso al riguardo, accogliendo l’istanza della ricorrente e ordinando all’Inps di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni. Nel contempo, gli stessi magistrati hanno stabilito che in «caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere assegnato» è nominato «quale commissario ad acta, il direttore della Ragioneria territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario dallo stesso delegato» che provvederà al riguardo, in sostituzione dell’Inps, entro i successivi 60 giorni. Il compenso per tale attività commissariale viene stabilito in 1.000 euro salvo conguaglio a richiesta del commissario e viene posto a carico dell’Inps inadempiente.
Lo stesso istituto previdenziale è stato con dannato anche al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800 oltre oneri e accessori di legge.
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