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Frosinone

Massimiliano Mancini, chiusa la causa con il Comune

Decadenza da comandante dei vigili urbani nel 2007, la Corte di Cassazione ha respinto l’ultimo ricorso

Massimiliano Mancini, chiusa la causa con il Comune

Dopo quasi 20 anni si chiude definitivamente la causa tra l’ex comandante della polizia municipale Massimiliano Mancini e il Comune di Frosinone. Con ordinanza pubblicata in queste settimane, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso promosso dall’ex comandante che chiedeva «una sentenza costitutiva del rapporto di lavoro di dirigente della polizia municipale (assunto inizialmente con riserva) a seguito del superamento di concorso pubblico ovvero la declaratoria di illegittimità della decadenza e/o della risoluzione disposta dal Comune per mancanza di requisito di ammissione richiesto dal bando». Il nodo era sui quattro anni di esperienza con funzioni dirigenziali previsti dal bando stesso.

La Cassazione ricorda che «Mancini era risultato vincitore di una selezione pubblica nel 2006. Approvata la graduatoria, il Comune aveva consentito l’avvio della prestazione, senza però stipulare il contratto». Poi «emergeva la non veridicità della autocertificazione di un requisito consistente nell’aver il Mancini prestato servizio per almeno quattro anni presso un’azienda privata con qualifica di dirigente». Nel 2007 il Comune dichiarava la decadenza.

Ne erano seguiti dei ricorsi. Con il tribunale che «ha dichiarato nullo, inefficace e risolto il contratto di lavoro per carenza di requisito di ammissione al concorso». La Corte d’appello aveva confermato la decisione, per cui la questione è finita in Cassazione. La Corte si è uniformata a una recente pronuncia secondo la quale «la non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata alla pubblica amministrazione comporta la decadenze dai benefici eventualmente conseguiti».
Per la Cassazione «la questione carenza dei requisiti è stata ampiamente dibattuta nel contraddittorio tra le parti, in sede civile e penale, non sussistendo pertanto alcuna violazione dei diritti di difesa del ricorrente». Esclusa anche «la necessità di un procedimento disciplinare» a causa della «presenza di un vizio genetico» in quanto «l’amministrazione ha accertato la produzione di un falso documentale quale causa di decadenza».

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