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Tassa di soggiorno. Tremano pure i B&B

L’imposta dovuta dalle strutture ricettive al Comune. La Cassazione fissa il principio: il gestore deve versarla comunque

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Uno scorcio del centro storico meta di numerosi visitatori che spesso alloggiano nei bed and breakfast

Segnali dalla Regione per l’applicazione della tassa di soggiorno dovuta dai turisti e, da oggi, dalle stesse strutture ricettive anagnine. Il decreto legislativo 23 del 2011 stabilisce che “… i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno”. Una misura di sostegno per finanziare interventi per il turismo, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali.

La mancata applicazione della tassa potrebbe comportare precise responsabilità di carattere finanziario a carico dei Comuni che ne omettano l’adozione. Quello di Anagni dichiara, con giusta soddisfazione, l’aumento dei turisti ospitati soprattutto nei bed and breakfast. Pare che l’applicazione della tassa risulti gradita anche alle autorità di controllo, leggasi guardia di finanza, che vedrebbero di buon grado l’utilizzo di uno strumento utile a verificare l’effettiva presenza di visitatori. Non è un mistero, infatti, che la gestione dei vari “letto e prima colazione” rappresenti introiti poco controllati. A cominciare dalle tariffe, in taluni casi pari o superiori a quelle di hotel di buona categoria.

La recente sentenza della Cassazione, poi, rischia di sconvolgere il settore, precisando che il pagamento della tassa è dovuto direttamente dalle strutture, con diritto di rivalsa sul turista. La sentenza 6187/2024 della Corte di Cassazione ha stabilito che, se il Comune procede al recupero della tassa di soggiorno non versata direttamente, ne risponde il gestore dell’albergo. Prima il soggetto passivo era il turista, mentre il gestore era considerato incaricato di pubblico servizio senza essere direttamente responsabile del mancato incasso da parte del Comune. Ora è il gestore ad essere responsabile dell’imposta, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. E c’è effetto retroattivo dall’anno 2020.

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