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La sentenza

Bosco Faito, no al risarcimento. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso

La società Autostern che chiedeva i danni Si contestava il ritardo nell'adozione del regolamento attuativo del monumento naturale. Confermata la pronuncia del Tar

Bosco Faito, no al risarcimento. Il Consiglio di Stato respinge il ricorso

Bosco Faito al centro del ricorso al Consiglio di Stato per il regolamento

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del fallimento della società Autostern in liquidazione contro Provincia di Frosinone e Regione Lazio. Il fallimento aveva impugnato la sentenza del Tar dell'11 luglio 2018 di rigetto del «ricorso proposto dalla società in bonis relativamente alla richiesta di condanna del Comune di Frosinone e della Regione Lazio al risarcimento del danno da ritardo nell'adozione del regolamento istitutivo del monumento naturale bosco Faito». La società contestava il silenzio della Provincia di Frosinone su un invito-diffida del 2012 e «la violazione del termine di conclusione del procedimento». Il Tar, nel 2013, dichiarava l'obbligo per le amministrazioni di procedere, entro 60 giorni, all'adozione del regolamento del monumento naturale bosco Faito. Il 26 ottobre 2016, il consiglio regionale approvava il regolamento.

Il Tar, con la sentenza appellata dal fallimento, ha rigettato l'istanza risarcitoria, «rilevando preliminarmente - scrive il Consiglio di Stato - l'avvenuto perfezionamento del procedimento di approvazione del regolamento».
Il Consiglio di Stato, però, ha respinto l'appello. Argomentando che «spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria e, quindi, in particolare, la presenza di un nesso causale che colleghi la condotta della pubblica amministrazione all'evento dannoso, e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove manchi tale prova, la domanda di risarcimento non può che essere respinta».

Più nello specifico, per il Consiglio di Stato «ciò che difetta è in primo luogo l'ingiustizia del danno da correlarsi ad una situazione giuridica protetta dell'ordinamento. Ed invero la circostanza che il Tar capitolino con la sentenza 11 giugno 2013, passata in giudicato, abbia accolto l'azione sul silenzio, tutelando in via propulsiva l'interesse (strumentale rispetto al bene della vita correlato allo sfruttamenti economico del monumento naturale Bosco Faito) all'adozione del regolamento attuativo, istitutivo dei tale monumento, ricadente nella proprietà della medesima società, non vale di per sè a radicare l'ingiustizia del danno».

L'accoglimento dell'azione sul silenzio non può considerarsi «prova del danno ingiusto». Il Consiglio di Stato rileva «l'assenza del rapporto di consequenzialità immediata e diretta... fra l'asserito comportamento illegittimo della Provincia di Frosinone e della Regione Lazio ed il danno subito, da correlarsi alla spettanza del bene della vita, che non è in alcun modo identificabile, al contrario di quanto prospettato da parte appellante, nella mera adozione del regolamento, postulando la certezza, ovvero la possibilità (avendo riguardo al danno da perdita di chance) di conclusione positiva del procedimento amministrativo inerente la richiesta di sfruttamento economico».

Da qui la conferma del rigetto del ricorso, seppur con diversa motivazione rispetto al Tar. A giugno 2021, peraltro, era stato accolto il ricorso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella proposto sempre da Autostern per l'annullamento della deliberazione del consiglio regionale di "approvazione del regolamento del monumento naturale bosco Faito".

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