Spazio satira
Frosinone
09.03.2025 - 17:00
Un mezzo della De Vizia al lavoro
Inammissibile per una parte per difetto di interesse e per un’altra perché a decidere dovrà essere il giudice civile.
Così, il Tar di Latina ha deciso il ricorso presentato dall’ex gestore del servizio di raccolta dei rifiuti a Frosinone la De Vizia Transfer che chiedeva l’annullamento della determinazione dirigenziale che disponeva l’ultima proroga del servizio in attesa dell’aggiudicazione definitiva al nuovo gestore, la Super Eco, subentrata in anticipo con determina dirigenziale del 18 dicembre.
L’appalto affidato alla De Vizia Transfer, iniziato nel 2017, era cessato a fine settembre 2022. Da allora, in attesa che venisse completata la procedura della nuova gara, il vecchio gestore ha continuato a svolgere il servizio in virtù di otto proroghe tecniche. Questo finché il Comune, rappresentato dall’avvocato Marina Giannetti, non ha comunicato al gestore, il 1° ottobre 2024, la revisione del canone contrattuale con tanto di richiesta di restituzione di 302.020 euro per il periodo di proroga. Il 3 ottobre la De Vizia Transfer ha manifestato l’indisponibilità ad accettare nuove proroghe e ha presentato ricorso al Tar, contestando lo spirare del termine massimo di un anno «entro il quale - scrive il Tar - l’appaltatore è vincolato ad accettare la prosecuzione del servizio» e il non aver corrisposto il Comune all’impresa l’intera controprestazione. Il Comune di Frosinone ha sollevato l’eccezione del difetto d’interesse per tardiva contestazione «dei presupposti per l’esercizio di disporre la proroga tecnica del contratto». Eccezione che il collegio ha ritenuto fondata.
Quanto all’aspetto relativo alla revisione del canone, rivisto, in questo caso, al ribasso con conseguente credito vantato dal Comune, il Tar ha sentenziato che a decidere sarà il giudice civile al quale potrà essere riproposta la domanda. «Ogni pretesa economica azionata - scrive il Tar - rientra nell’ambito dell’istruttoria revisionale e nelle conseguenti determinazioni assunte dal Comune di Frosinone». Per i giudici amministrativi «la fonte dell’obbligo di revisione dei prestiti è costituita dalle clausole del contratto di appalto per il quale il canone è soggetto a revisione periodica». E ancora, «tali clausole configurano un puntuale obbligo di adeguamento dei prezzi, al rialzo come potenzialmente al ribasso». Da qui la conclusione per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.
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