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Frosinone

La Monti Lepini in Cassazione

Per la prima delle due sentenze di appello la Delta Lavori ha notificato al Comune un nuovo ricorso. I giudici di secondo grado hanno solo in parte riformato le decisioni del tribunale in materia d’impresa

La Monti Lepini in Cassazione

Il contenzioso sui lavori della Monti Lepini finisce in Cassazione. Come era facilmente prevedibile, la Delta Lavori ha notificato l’atto al Comune. La giunta comunale, dal canto suo, ha scelto di proporre un controricorso affidando la difesa all’avvocato Giorgio Altieri (che ha seguito in appello l’altro contenzioso tra le parti, destinato anch’esso in Cassazione). Il legale appartiene allo studio legale Tonucci e partners che ha trattato la causa, decisa dalla Corte d’appello di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, con sentenza pronunciata il 22 settembre 2025. La Delta Lavori, invece, è tutelata dagli avvocati Nicola Marcone e Antonio Radice.

In appello, i giudici hanno in parte accolto il ricorso avanzato dal Comune di Frosinone. E revocato la statuizione dei giudici di primo grado di «illegittimità della risoluzione del contratto di appalto» disposta dal Comune di Frosinone il 18 gennaio 2016, nonché la dichiarazione di risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente con conseguente inammissibilità della domanda di «risarcimento del danno da anomalo andamento dell’appalto per il periodo successivo al 24 ottobre 2013» chiesta dalla Delta Lavori. Revocata pure la condanna del Comune a pagare 1.390.733,70 euro all’impresa sorana, sempre per il periodo successivo al 24 ottobre 2013.

Al tempo stesso, la Corte d’appello ha condannato il Comune di Frosinone a pagare alla Delta Lavori la somma di 887.322 euro più Iva «quale corrispettivo per i lavori eseguiti contabilizzati nel Sal n. 4» dal 22 dicembre 2015 (per 463.606 euro) e «per i lavori eseguiti dal 25 marzo 2014 al 30 settembre 2014» (per 423.761,12 euro) oltre interessi. Respinta poi la richiesta del Comune di Frosinone di dichiarare nullo il contratto di appalto per mancanza di copertura finanziaria.
La Corte d’appello ha evidenziato che il Comune, venuto a conoscenza dell’inchiesta penale, «non ha messo in discussione la prosecuzione del rapporto contrattuale» in quanto «ha ritenuto che vi fosse un interesse pubblico al completamento dei lavori». Il venir meno del danno lamentato dall’impresa è stato attribuito alla tardività della riserva iscritta dall’appaltatrice. Inoltre, non accolta la tesi dell’anomalo andamento dell’appalto a seguito della mancata realizzazione del sottopasso di Madonna della Neve. In sostanza, per i giudici di secondo grado «la condotta contestata all’appaltatrice, e posta alla base della risoluzione» è «tale da fondare senz’altro» la risoluzione «e, soprattutto, assorbente rispetto a qualsiasi altra eventuale condotta inadempiente della stazione appaltante».

Successivamente, anche il secondo contenzioso è stato deciso in appello con parziale riforma. Respinte le domande relative a quattro riserve (1, 2, 5 e 6) avanzate per l’appalto dalla Delta Lavori, mentre c’è stata la condanna del Comune di Frosinone a pagare alla Delta Lavori 811.287,65 euro oltre interessi (l’impresa chiedeva 1,3 milioni) «per lavori extra contratto a seguito dell’intervenuta risoluzione dell’appalto», lavori poi «ritualmente» collaudati dal Comune anche se non autorizzati. L’amministrazione comunale è stata condannata alle spese. Infine, respinta la domanda del Comune di nullità del contratto per mancata copertura finanziaria. Scontato un nuovo ricorso in Cassazione.

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