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Frosinone

Rifiuti, respinto il ricorso

La Sangalli, seconda classificata, contestava l’affidamento del servizio alla Super Eco. Per il Tar non c’è prova dell’incongruità dei costi indicati dall’aggiudicataria

Sangalli

Rifiuti Sangalli

È stato dichiarato infondato il ricorso presentato dalla società Sangalli contro l’aggiudicazione e l’affidamento alla Super Eco del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel Comune di Frosinone. La procedura è stata indetta per conto del Comune dalla stazione unica appaltante della Provincia. Alla procedura, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato dieci ditte. Prima è risultata la Super Eco con un punteggio di 80,27 e seconda la Sangalli (che in passato aveva già gestito il servizio nel capoluogo) con 70,66. L’offerta della prima, ricordano i giudici del Tar, «è stata sottoposta a valutazione di congruità, essendo risultata anomala per aver ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 dei punti massimi previsti dal disciplinare sia nell’offerta tecnica che in quella economica. Esaminati i giustificativi prodotti dalla società, il Rup, congiuntamente con la stazione unica appaltante della Provincia di Frosinone, ha ritenuto congrua l’offerta della Super Eco, risultando persistente un margine di utile della stima operata confrontando i costi dell’appalto e i ricavi previsti».

Nel risolvere la questione, il Tar di Latina considera «il ricorso, comunque, infondato nel merito». Il collegio non ravvisa «alcun vizio manifesto dell’attività valutativa svolta in merito alla congruità dell’offerta presentata da Super Eco». Il Tar, nell’esaminare le tabelle della Super Eco in sede di procedimento di anomalia, conclude che «Super Eco, dunque ha stimato un importo dell’utile d’impresa derivante dall’esecuzione dell’appalto nella sua interezza, pari al 6,3% dell’importo offerto e al 2,6% dell’importo complessivo dell’appalto». E dunque, l’aggiudicataria «ha formulato il ribasso secondo quanto previsto dagli atti di gara». In più per il collegio non «è stata fornita alcuna prova della incongruità dei costi indicati dall’aggiudicataria che, al contrario, appaiono complessivamente in linea con quelli stimati nella lex specialis di gara».

Infine, il Tar ha valutato la contestazione inerente alla mancata esclusione dalla Super Eco «dalla procedura di gara per difetto dei requisiti di partecipazione» in quanto «il legale rappresentante della società aggiudicataria sarebbe interessato da indagini penali a suo carico culminate nella contestazione dei reati ex articoli 416 bis e 353 codice penale (associazione di tipo mafioso e turbata libertà degli incanti, ndr)», si legge ancora nella sentenza. Il Tar, infatti, precisa che «con riguardo all’esistenza di indagini penali riguardanti il legale rappresentante pro tempore dell’aggiudicataria» la circostanza «non costituisce causa di esclusione automatica». E anzi: «la sottoposizione del rappresentante legale dell’aggiudicataria a mere indagini penali non costituisce, allo stato, circostanza idonea a fondare un’esclusione in capo alla aggiudicataria né oggetto di alcun obbligo dichiarativo». In più - osservano ancora i magistrati - a carico della vincitrice «non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto» in base al codice antimafia come emerge dalla banca dati nazionale unica antimafia, prodotta dal Comune di Frosinone.

Quanto alla posizione dell’ausiliaria Axa, il collegio rileva che «l’ausiliaria non solo ha partecipato nel pieno possesso del requisito di regolarità fiscale ma lo ha mantenuto per l’intera procedura». Nel respingere il ricorso, il Tar ha condannato la ricorrente alle spese di lite in favore di Provincia e Comune di Frosinone e Super Eco (rappresentati dagli avvocati Mariacristina Iadecola, Tersa Ardovini, Marina Giannetti, Massimiliano Brugnoletti, Paola Rea, Giovanni Tavernise Mario Sanino, Fabrizio Viola e Lorenzo Coraggio) per 4.000 euro ciascuno. «Il giudice amministrativo ha riconosciuto la correttezza dell’operato del Comune di Frosinone che, nell’approvare l’esito della gara gestita per suo conto dalla Provincia, aveva motivatamente ritenuto non anomala l’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria: il Tar ha confermato la ragionevolezza della valutazione fatta dal Comune, respingendo pertanto il ricorso», commentano dal Comune.

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