Frosinone
04.02.2026 - 11:00
La scuola Pietrobono in via Puccini, nel quartiere Scalo
È partito il conto alla rovescia per l’udienza del 18 febbraio. In quella data si conoscerà il destino della scuola Pietrobono dopo l’ultimo tentativo fallito del Comune di Frosinone di neutralizzare il provvedimento del giudice dell’esecuzione di liberare l’immobile in vista della, a questo punto, sempre più probabile asta dell’immobile.
Dal canto suo il Comune continua a manifestare preoccupazione per il futuro degli studenti e per la prosecuzione dell’anno scolastico. E così, per usare una metafora calcistica, ha provato a calciare il pallone in tribuna. Ma senza successo. L’amministrazione, infatti, paventa «ricadute gravissime ed irreparabili sullo svolgimento del servizio scolastico e pregiudizio per gli studenti e le relative famiglie, attesa l’indisponibilità da parte del Comune di Frosinone di altra struttura che presenti analoghi requisiti di capienza, sicurezza, agibilità e dotazioni atte a consentire la conclusione del calendario scolastico e lo svolgimento del servizio pubblico di istruzione». Ma il giudice dell’esecuzione risponde che «al riguardo si osserva che gli argomenti addotti dall’opponente (il Comune, ndr) afferiscono in parte ad una valutazione di opportunità e in parte ad una valutazione di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco che poco di giuridico presentano». Della serie o il Comune trova un altro appiglio giuridico per proseguire sulla strada dell’acquisizione sanante o la partita è persa irrimediabilmente.
La storia
Riavvolgendo indietro il nastro di questa complicata storia, si parte da fine anni Sessanta. Il progetto di costruire una scuola nel quartiere Scalo si fonda su una legge del 1967 “Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dello intervento per il quinquennio 1967-1971”. Così viene incaricato del progetto l’ingegner Felice Campanelli. Nel 1969 si approva il progetto di costruzione dell’istituto con una previsione iniziale di 20 aule. Il progetto riceve l’ok dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per 300 milioni di lire. Ma la spesa necessaria viene rivalutata in mezzo miliardo di lire. Nel 1970 è aggiudicato l’appalto per il 1° lotto. Nel 1971 viene approvata una variante a causa di difficoltà nell’esecuzione dell’opera per la particolare natura del terreno. L’anno dopo è affidato l’incarico per la redazione del secondo stralcio per un ammontare di 100 milioni di lire. Nel 1973 c’è una richiesta di variante al programma di finanziamento.
L’esproprio che non c’è
Tuttavia, una volta realizzata la scuola, si registra la mancanza di un passaggio fondamentale: nessuno si cura di procedere alla trascrizione dell’atto di esproprio del terreno dei Mancini. Una “dimenticanza” che ora rischia di costare cara al Comune. E non è escluso nemmeno che la questione finisca all’attenzione della Corte dei conti per gli aspetti relativi a un possibile danno erariale.
La dimenticanza salta fuori nella procedura del fallimento Mancini. La curatela “anticipa” il Comune ed effettua la trascrizione. Così quando il Comune cerca una via d’uscita e punta sull’acquisizione sanante si scontra con le decisioni del giudice dell’esecuzione. Questi, in base al principio della non retroattività dell’acquisizione sanante, la considera inopponibile alla procedura. Perché deve attenersi al «mutato orientamento giurisprudenziale».
I tribunali
Ad aprile 2024 il tribunale rigetta una prima richiesta avanzata dal Comune di sospensione come “opposizione di terzo” alla procedura esecutiva. Alla fine dello stesso mese, l’amministrazione Mastrangeli, scartata l’ipotesi di affitto (si parlava di 9.300 euro al mese) e di transazione, decide che l’unica strada percorribile è l’acquisizione sanante. Da lì inizia un muro contro muro con la curatela. A fine maggio, l’amministrazione scriveva di aver «attivato le procedure amministrative necessarie per addivenire, in tempi brevi, alla risoluzione della problematica».
Sempre nel 2024, ad agosto, la commissione consiliare ai lavori pubblici dice sì alla procedura di acquisizione sanante. Il 23 settembre c’è il voto in consiglio comunale: l’ente versa 110.351,88 euro. Così, a ottobre, il tribunale congela la procedura esecutiva in attesa che il Comune completi la procedura di acquisizione sanante. Nel frattempo, si registra un ricorso al Tar della curatela contro l’acquisizione sanante. Ad aprile del 2025 il Tar si pronuncia dichiarando inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso del fallimento Mancini. Un provvedimento favorevole con il quale il Comune, inutilmente, tenterà di far leva anche sul giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, invece, nel provvedimento di lunedì ribadisce che Tar e giudice ordinario viaggiano su binari distinti, si sono occupati di due aspetti diversi della stessa vicenda, mentre le due pronunce non rappresentano un contrasto di giudicato.
La curatela, dal canto suo, ad aprile 2025, promuove un ulteriore ricorso davanti alla Corte d’appello di Roma per contestare la somma versata dal Comune per l’acquisizione sanante, ritenuta troppo bassa.
Il 12 gennaio scorso arriva la doccia gelata per il Comune. Il giudice dell’esecuzione ordina il rilascio dell’immobile e fissa al 18 febbraio l’udienza per decidere la data dell’asta. Scrive il giudice Di Nicola: «la trascrizione del decreto di acquisizione in favore del Comune di Frosinone è stato trascritto in data 13/2/2025 e, quindi, in data ampiamente successiva alla trascrizione da parte del fallimento Mancini spa del sequestro conservativo eseguito con nota del 28/2/2017». Pertanto, l’acquisizione sanante operata dal Comune con tanto di esborso di 110.351 euro, è stata ritenuta «inopponibile». Infine, nel provvedimento adottato alla sola presenza del Comune che ne chiedeva la sospensiva, lo stesso giudice nel rigettare la nuova richiesta del Comune chiarisce ancor meglio i contorni della vicenda e il perché l’acquisizione sanante, non potendo essere retroattiva, non può sanare alcunché.
Tuttavia, lo stesso giudice fornisce un assist al Comune per consentire la prosecuzione dell’anno scolastico alla Pietrobono: «ogni eventuale diversa determinazione dettata a questo punto da ragioni di opportunità e ragionevolezza ulteriori e diverse rispetto a quelle di procedura, che tengano conto e contemperino le esigenze dei creditori a una sollecita vendita» e della «paventata esigenza di consentire agli studenti... di concludere il proprio anno scolastico, anche a fronte della indisponibilità da parte del Comune di altra idonea struttura da approntare nel breve termine, debba essere assunta, eventualmente anche al di fuori dello stretto contesto oppositivo, nel pieno contraddittorio delle parti all’udienza» del 18 febbraio.
Edizione digitale
I più recenti
Ultime dalla sezione