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Frosinone

Scuola Pietrobono, si prepara il ricorso

All'avvocato romano D'Angelo l'incarico di presentare opposizione alla decisione del giudice dell'esecuzione. Il tribunale non ha accettato l'acquisizione sanante della scuola e ha disposto la liberazione dell'immobile

Scuola Pietrobono, si prepara il ricorso

Scuola Pietrobono a rischio sfratto, il Comune di Frosinone cambia strategia. La giunta comunale, infatti, in vista del ricorso nei confronti del provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione incarica l’avvocato romano, Donato D’Angelo. Il giudice dell’esecuzione ha accolto il ricorso della curatela del fallimento Mancini e ha intimato all’amministrazione comunale di liberare l’immobile in vista di una possibile vendita all’asta. Tutto nasce, negli anni Settanta, a causa del mancato perfezionamento dell’esproprio dopo la costruzione dell’istituto che ospita la scuola media Luigi Pietrobono. Il giudice Simona Di Nicola del tribunale di Frosinone ha, inoltre, dichiarato inopponibile alla procedura in corso l’acquisizione sanante effettuata dal Comune di Frosinone (per ovviare alla mancata acquisizione del terreno espropriato per effettuare i lavori) e fissato al 18 febbraio l’udienza per la comparizione delle parti e per l’emissione dell’ordinanza di vendita della scuola. Per risolvere l’intricata questione il Comune sceglie di avvalersi di un avvocato esterno con «approfondita conoscenza e spiccata competenza della materia». Anche in considerazione della mole di lavoro dell’avvocatura comunale (che fin qui aveva seguito il caso), l’idea di optare per l’avvocato Donato D’Angelo dello studio legale D’Angelo Pernazza & partners di Roma. Al legale la giunta Mastrangeli conferisce «ogni più ampia facoltà in ordine alla scelta e alla determinazione della migliore strategia difensiva, autorizzandolo sin d’ora a porre in essere ogni iniziativa utile, necessaria o anche solo opportuna per la tutela dei diritti e degli interessi dell’amministrazione».

Il Comune ora dovrà valutare se proporre reclamo o appello, ma tra le varie opzioni sul tavolo c’è anche quella di sollevare un conflitto di giurisdizione. Questo perché sull’ammissibilità della procedura di acquisizione sanante si sono espressi due giudici diversi quello civile che ha dato torto al Comune di Frosinone e quello amministrativo che, al contrario, ha adottato, anche se su un piano diverso, un provvedimento favorevole all’amministrazione. Tra l’altro, per arrivare all’acquisizione sanante il Comune ha sborsato 110.351 euro messi a disposizione nella Cassa depositi e prestiti per gli eventuali aventi diritto. È chiaro che il caso, per tutte le conseguenze che compra in capo al Comune, rischia di finire anche all’attenzione della Corte dei conti. Il giudice dell’esecuzione ha ritenuto inopponibile alla procedura esecutiva il decreto con il quale il Comune ha acquisito al patrimonio indisponibile l’immobile. Ha scritto il giudice Di Nicola: «la trascrizione del decreto di acquisizione in favore del Comune di Frosinone è stato trascritto in data 13/2/2025 e, quindi, in data ampiamente successiva alla trascrizione da parte del fallimento Mancini spa del sequestro conservativo eseguito con nota del 28/2/2017». Inoltre, nel provvedimento il magistrato ha chiarito che «che l’espressa previsione della non retroattività dell’acquisto alla data dell’inizio dell’occupazione vale ad escludere il carattere originario dell’acquisto». Escludendo «un possesso di buona fede in capo al Comune» in base anche a quanto stabilito dal medesimo giudice con una precedente ordinanza dell’8 aprile 2024. Tanto più che «la stessa emissione del decreto di acquisizione implica il riconoscimento dell’altruità della res».

Nella sentenza del Tar, invece, i giudici amministrativi, nel ritenere inammissibile il ricorso della curatela (che a sua volta riteneva illegittima la procedura dell’acquisizione sanante), sottolineavano «l’interesse pubblico al mantenimento dell’edificio scolastico in considerazione della sua funzione anche sociale nel contesto territoriale di riferimento e delle caratteristiche del plesso; l’impercorribilità di opzioni alternative; l’adeguata considerazione dell’interesse pubblico alla luce di quello privato, ovviamente limitato alla considerazione del solo soggetto direttamente attinto dal provvedimento». I giudici hanno inoltre precisato che «ove mai il ricorso fosse stato ammissibile, sarebbe risultato comunque infondato». Il progetto di costruzione dell’istituto per 20 aule è del 1969. L’elaborato tecnico fu approvato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per 300 milioni di lire. Ma la spesa necessaria per il costo complessivo venne valutata in mezzo miliardo di lire. Nel 1970 fu aggiudicato l’appalto per il 1º lotto. Nel 1971 venne licenziata una variante a causa di difficoltà nell’esecuzione dell’opera per la particolare natura del terreno. L’anno dopo fu invece affidato l’incarico per la redazione del secondo stralcio per un altri 100 milioni di lire. Nel 1973 ci fu una richiesta di variante al programma di finanziamento. Tuttavia, una volta ultimata l’opera la trascrizione dell’atto di esproprio del terreno non c’è mai stata. E questa “dimenticanza” è saltata fuori durante le procedure per il fallimento Mancini.

La giunta comunale, stando così le cose, ritiene necessario «proporre opposizione, con contestuale istanza di sospensione cautelare» del provvedimento del giudice dell’esecuzione. Scegliere un avvocato esterno è la diretta conseguenza della «complessità della controversia, dell’eccezionale delicatezza della questione e dei termini processuali stringenti per la proposizione delle opposizioni». Inoltre, «l’assoluta complessità», il «valore istituzionale degli interessi coinvolti e delle potenziali ricadute» che l’esito del giudizio può determinare «richiedono un approccio professionale altamente specializzato». Il rischio di un mancato ricorso, infatti, è quello dell’«immediato rilascio dell’immobile». Da qui, anche in ragione delle «comprovate ragioni di urgenza» la nomina dell’avvocato D’Angelo per un impegno di spesa di 7.295,60 euro «relativamente alla fase sommaria». Somma autorizzata in deroga visto che l’ente si trova «in esercizio provvisorio» per il «differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione».

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