Spazio satira
Frosinone
01.07.2025 - 12:00
Gara dei rifiuti, il Tar rigetta anche il secondo ricorso della De Vizia. I giudici amministrativi della sezione staccata di Latina hanno sentenziato che il ricorso dell’ex gestore del servizio di raccolta dei rifiuti del Comune di Frosinone è in parte improcedibile, in parte infondato e in altre parte inammissibile. La De Vizia Transfer contesta l’aggiudicazione alla Super Eco, il 24 ottobre 2024, da parte del Comune di Frosinone. Alla gara hanno partecipato in dieci e la Super Eco ha preceduto, nell’ordine, l’Impresa Sangalli Giancarlo & C., la Sieco e, appunto, la De Vizia Transfer. Il Tar ricorda anche un precedente giudizio instaurato da quest’ultima risoltosi con il rigetto del ricorso in primo e in secondo grado. Per cui una parte anche del presente ricorso, sulla legittimità degli atti di gara (per la ritenuta natura escludente di alcune clausole del bando), è ritenuto improcedibile «per sopravvenuto difetto d’interesse... per effetto della pronuncia della citata sentenza del Consiglio di Stato del 21 marzo 2025». La questione è considerata una «mera riproposizione» di quella già trattata. Per il Tar «essendo mancata totalmente la prova dell’insostenibilità economica dell’appalto... ed avendo anzi la società ricorrente presentato un’offerta... ne deriva che alcun interesse concreto e attuale sussista rispetto» alle censure sollevate. La De Vizia ha poi contestato la violazione delle norme in tema di segretezza delle offerte. Ma anche in questo caso il Tar ha valutato la censura «generica» mentre il fatto che le offerte «siano state scaricate individualmente dai commissari appare del tutto irrilevante».
Infine, sulle altre questioni sollevate, relative anche all’offerta proposta dall’aggiudicataria, il Tar rileva che «il ricorso presentato dall’operatore classificatosi in una gara d’appalto al terzo posto è inammissibile se non siano sollevati motivi di gravame nei confronti della prima e della seconda». E dato che «alcuna censura è stata proposta nei confronti di Impresa Sangalli Giancarlo & C., collocatasi in seconda posizione con 70,66 punti e di Sieco spa, terza con 67,59 punti» nel consegue che la De Vizia non può vantare «alcun interesse giuridicamente meritevole di tutela». Da qui il rigetto del ricorso e la condanna alle spese. In favore di Comune e Provincia di Frosinone nonché della Super Eco.
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