Spazio satira
Cassino
21.04.2025 - 17:00
Ferie non godute: due docenti precari del Cassinate fanno causa e vincono. Il tribunale del lavoro ha confermano il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute pari a 1.500 euro all’anno. Ad assistere le insegnanti (inserite in alcuni istituti di Roma), ancora una volta, lo studio Bongarzone-Zinzi. Nei giorni scorsi, infatti, il tribunale ha emesso due importanti sentenze che confermano «il diritto all’indennità sostitutiva per le ferie non godute». Il ministero dell’Istruzione è stato condannato a pagare somme superiori a 1.500 euro in favore di due insegnanti precarie, difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi. Non solo. Dalle sentenze emerge come i conteggi debbano comprendere le festività soppresse «che godono dello stesso trattamento giuridico delle ferie, condividendone la natura».
«Il giudice ha chiarito che i docenti non possono essere considerati automaticamente in ferie durante la sospensione delle lezioni - hanno spiegato i legali - Il Ministero può evitare il pagamento solo se dimostra di aver invitato formalmente e tempestivamente il docente a fruire delle ferie, con espresso avviso della perdita del diritto all’indennità in caso di mancata fruizione. In mancanza di questa prova, l’indennità deve essere integralmente corrisposta, (in quanto garantita dall’articolo 36 della Costituzione) e dalle direttive europee». Il risultato? Un recupero medio di circa 1.500 euro l’anno per ciascun docente precario con contratto al 30 giugno.
«Qualunque sia la normativa applicabile al rapporto di lavoro della parte ricorrente, la stessa deve fare i conti con la giurisprudenza della Corte di Giustizia e con quella, in buona parte consequenziale, della Corte di Cassazione nei suoi più recenti orientamenti. Come è noto, infatti, i diritti, tra loro strettamente correlati, alla fruizione di ferie retribuite ed al compenso sostitutivo delle ferie non godute, godono di una particolare protezione costituzionale e sono considerati diritti particolarmente importanti dalle disposizioni eurounitarie» si legge nella sentenza. Durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere tutte le attività funzionali all’insegnamento e non può essere collocato automaticamente (d’ufficio) in ferie. Non solo. «Non può essere considerato un “avviso accurato” la comunicazione generica che i dirigenti scolastici, per prassi, inviano a tutti gli insegnanti, sia precari sia di ruolo, solitamente nel mese di giugno (e quindi non “in tempo utile”) per invitare alla richiesta delle ferie» continuano i giudici. Oltre ai 1.500 euro a docente il Ministero dovrà versare più di 1.000 per le spese di lite.
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