Spazio satira
Il ricorso
30.05.2024 - 08:49
Mattia e Roberto Toson
Omicidio di Thomas Bricca, mentre il processo va avanti davanti alla Corte d’assise, si avrà un nuovo passaggio in Cassazione contro l’ordinanza di custodia cautelare. L’udienza è stata calendarizzata per il 3 luglio. Roberto e Mattia Toson, infatti, arrestati con l’accusa di omicidio volontario, hanno impugnato davanti al tribunale del Riesame l’ordinanza di custodia cautelare. Ma il Riesame per ben due volte ha confermato il carcere ai due attualmente a giudizio con prossima udienza il 7 giugno. In entrambe le occasioni la difesa dei Toson, rappresentata dagli avvocati Angelo Testa e Umberto Pappadia, ha impugnato la decisione.
La prima volta, la Cassazione ha annullato con rinvio l’ordinanza e invitato il Riesame a chiarire alcuni aspetti sui quali si sono concentrate le critiche della difesa di padre e figlio (unidirezionalità delle indagini, mancata effettuazione dello stub, della perizia antropometrica per stabilire l’altezza del passeggero del T-max, a bordo del quale sono giunti i killer, e della geolocalizzazione del cellulare di Mattia e le dichiarazioni dei testi sull’uso della mano sinistra dello sparatore e sul colore di caschi e scarpe). Anche il secondo Riesame è stata contestata dalla difesa che ora, il 3 luglio, sarà di nuovo davanti alla Cassazione.
Il Riesame, lo scorso marzo, tra le altre cose, scriveva che «il dibattimento, d’altra parte, è stato appena avviato ed è palese la necessità che lo stesso sia tenuto al riparo da ogni possibile interferenza volta a indirizzare le fonti dichiarative, tra cui vi sono persone come Beatrice Coccia (l’ex fidanzata di Mattia, che sarà sentita proprio il 7 luglio dalla Corte d’assise, ndr) ed Elgamal Ahmed Abdelmeged Fouad certamente “sensibili”, per i rapporti intrattenuti con gli imputati - per Roberto Toson in particolare con il secondo».
Evidenziata pure la «l’esigenza di salvaguardare la genuinità della prova» la quale «non si esaurisce all’atto della chiusura delle indagini preliminari, specie nel caso in cui il pericolo sia stato in concreto correlato alla protezione delle fonti dichiarative, per la spiccata valenza endoprocedimentale del dato riferito alle indagini preliminari e alla sua ridotta utilizzabilità in dibattimento, a nulla valendo, dunque, che i potenziali testimoni abbiano reso sommarie informazioni».
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