Cerca

La sentenza

Tariffa idrica. No all'aumento chiesto da Acea

Respinto l'appello del gestore che riteneva troppo bassa la tariffa proposta dall'assemblea dei sindaci. Per il Consiglio di Stato una pronuncia nel merito rischia di creare un «corto circuito istituzionale»

Tariffa idrica. No all'aumento chiesto da Acea

Un'assemblea dei sindaci dell'acqua

Tariffa dell'acqua per gli anni 2020-2023, il Consiglio di Stato respinge l'appello di Acea Ato 5 che la riteneva troppo bassa. Già il Tar aveva dichiarato il ricorso del gestore del servizio idrico inammissibile, in quanto si tratta di un «atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo, ossia di mera proposta di modifica della tariffa che dovrà poi essere valutata e approvata» dall'Arera, l'autorità de settore.

A quel punto Acea Ato5, rappresentata dall'avvocato Fabio Elefante, ha portato la questione davanti al Consiglio di Stato davanti al quale si sono costituiti l'Ato5 e 22 Comuni (tra cui Frosinone, Alatri, Cassino, Ceprano, Ferentino, Isola del Liri, Monte San Giovanni Campano e Veroli) con l'avvocato Riccardo Farnetani più altri sei piccoli centri del Cassinate con gli avvocati Sergio Messore e Antonello Tornitore.

Con il ricorso il gestore lamentava una tariffa ritenuta troppo bassa «insufficiente a coprire i costi» e che la proposta della stessa sarebbe «immediatamente applicabile», salvo conguaglio e, dunque, lesiva per violazione del «principio del full recovery cost» perché non terrebbe conto «della elevata morosità», «dei costi derivanti dalla "qualità contrattuale"» e «dei conguagli nel frattempo disposti da Arera in relazione a tariffe riguardanti annualità precedenti».

Con una prima pronuncia il Consiglio di Stato negava la sospensione della sentenza di primo grado, per cui si procedeva alla discussione sul merito. I giudici, nel respingere il ricorso di Acea Ato 5, rilevano che la tariffa proposta «ha solo efficacia provvisoria» ed effetti non irreversibili. Che «il cuore della procedura» è il ruolo che svolge l'Arera «vertendo su aspetti tecnici che richiedono notevole e puntuale approfondimento». E che i vizi denunciati attengono all'«oggetto specifico dell'attività valutativa riservata ad Arera».

Per l'organismo presieduto dal giudice Diego Sabatino tra proposta dell'ente e approvazione dell'autorità si rischia «di frapporre un giudizio amministrativo tra questi due momenti» che «potrebbe seriamente compromettere il ruolo e le funzioni svolte da Arera». E, infatti, continua la sentenza, «la previsione di un conguaglio all'esito del procedimento di approvazione costituisce adeguato ed equilibrato punto di caduta tra esigenze di contenimento della tariffa e necessità di operare su un quadro di regole certe e chiare, in grado di assicurare la copertura dei costi e degli investimenti. A ciò si aggiunga che è proprio interesse di Acea, ossia del soggetto gestore del servizio idrico, quello di evitare un giudizio nel merito di questo giudice amministrativo che, soprattutto se negativo per Acea stessa, inevitabilmente potrebbe condizionare il successivo ruolo di Arera».

Entrare nel merito della controversia creerebbe un «corto circuito istituzionale» in pratica «un inestricabile groviglio giuridico-amministrativo tra sentenze di primo (tra l'altro di diversi Tar funzionalmente e territorialmente competenti) e di secondo grado nonché interventi a più livelli di diversi organi amministrativi (ente d'ambito ed Arera), che finirebbe per compromettere insanabilmente il fisiologico fluire amministrativo della procedura di approvazione delle tariffe».

Acea, dal canto suo, lamenta il ritardo con cui Arera approva le tariffe. Ma, per il Consiglio di Stato, tutto ciò non può «costituire una buona ragione per creare quella situazione di "corto circuito istituzionale"» già individuata dal Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia.

Edizione digitale

Sfoglia il giornale

Acquista l'edizione