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Operazione “Occhio vigile”

Ztl e videosorveglianza: c'è la condanna per danno erariale

Pubblicate dalla Corte dei conti le motivazioni della condanna a 67.900 euro per l'ex comandante Delvino. I giudici hanno ritenuto provate le accuse

Ztl e videosorveglianza: c'è la condanna per danno erariale

Nel 2011 la gara per istituire la zona a traffico limitato e la videosorveglianza a Frosinone doveva essere la «mamma di tutte le opportunità». Così si esprimeva al telefono, non sapendo di essere intercettato dai carabinieri, uno degli indagati. Ora, dopo quella penale, arriva anche la sentenza di condanna della Corte dei Conti. Dall'inchiesta, nata da un'informativa trasmessa a Frosinone dalla procura di Napoli, ne sarebbe seguita l'operazione "Occhio vigile" con tanto di arresti, nel dicembre del 2011, processo (subito in udienza preliminare tre patteggiamenti e una condanna con il rito abbreviato) conclusosi nel maggio del 2021 con la condanna, in primo grado, a tre anni dell'allora comandante della polizia locale di Frosinone Francesco Delvino, poi deceduto a settembre 2022, delle società Csu di Peschiera del Garda e la Fgs di Azzano San Paolo per illecito amministrativo, nonché con la dichiarazione di estinzione del reato per la morte dell'altro imputato, il consigliere Paolo Lacava, a sua volta defunto nelle more del processo.

In questi giorni, la sezione giurisdizione per il Lazio della Corte dei Conti, presieduta dal giudice Tommaso Miele, ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna per danno erariale. Condanna che ha riguardato il solo Delvino, in quanto per Lacava la decisione dei giudici era stata di non proseguire il procedimento a seguito del decesso. Stabilita una condanna per un ammontare di 67.900 euro, determinata, come si legge nelle motivazioni, in 1.900 euro per il «danno da tangente», in 40.000 euro per il «danno da disservizio» e in 26.000 euro per il «danno alla concorrenza». Per uno sfortunato caso del destino tra lo svolgimento del procedimento e la pubblicazione della sentenza è intervenuto anche il decesso di Delvino. Stando così le cose, gli eredi dovranno valutare il da farsi ovvero se appellare la decisione che, però, a questo punto, riguarderebbe solo il capitolo «danno da tangente», ovvero i 1.900 euro e non il resto.

Inizialmente, il procedimento per danno erariale era stato promosso dalla procura regionale del Lazio della Corte dei conti con atto di citazione dell'8 settembre 2016 nei confronti di Delvino e Lacava. La prima richiesta del pm contabile era di una condanna al pagamento, in favore del Comune di Frosinone, della somma di 190.000 euro. La contestazione era di aver «cagionato alle finanze del Comune di Frosinone per aver alterato e turbato con il loro comportamento doloso, e abusando della loro qualità, diverse procedure di gara indette dal Comune di Frosinone nel settore della sicurezza stradale, al fine di trarne ingiusto profitto, mediante un accordo illecito finalizzato alla manipolazione delle gare d'appalto nella città di Frosinone».

L'accusa a sostegno delle argomentazioni produceva «una serie di episodi corruttivi, puntualmente e molto analiticamente esposti nell'atto di citazione», scrivono i giudici. Nel mirino dei pm contabili, in modo particolare, l'assunzione di una persona senza che svolgesse alcuna attività, la costituzione di una società per la gestione delle multe con proventi da 2.500 al mese per il primo anno e 2.000 per i successivi, la dazione di un personal computer, «due inutili incarichi professionali... al solo fine di agevolare l'affidamento dell'appalto», ma anche l'acquisto di attrezzature già esistenti e un progetto di massima, per la sicurezza cittadina, già approvato. E poi il «bando di gara concordato e "tagliato su misura"», la «possibilità di costituire una società.... per espandere l'attività in tutta la provincia». A riprova di quest'ultima circostanza i giudici della Corte dei conti richiamano l'intercettazione della frase la «mamma di tutte le opportunità».

Accuse rigettate da entrambi gli accusati, rappresentati dagli avvocati Alessandro Barbieri e Massimo Camaldo, che avevano chiesto di differire la decisione all'esito del procedimento penale. Richiesta accolta dalla Corte. Così il tribunale di Frosinone ha trasmesso ai giudici contabili la sentenza di condanna a tre anni per l'ipotesi di reato di associazione a delinquere nei confronti di Delvino. Riattivato il procedimento contabile, la Corte, per prima cosa, ha stabilito che non vi fossero le condizioni per proseguire il giudizio nei confronti degli aventi causa di Lacava. Nel frattempo, la procura regionale della Corte dei conti ha formulato nuove conclusioni riducendo le richieste a suo tempo avanzate nel 2016.

Il pm contabile, «stante la comprovata restituzione di parte delle altre utilità illecite percepIte» ha ritenuto di circoscrivere a soli 1.900 euro il danno da tangente «pari al valore venale del personal computer oggetto di dazione illecita», un iMac. Quindi ha chiesto 40.000 euro per il danno da disservizio in relazione «alle somme inutilmente spese e poste a carico del bilancio dell'ente in conseguenza degli accordi illeciti contestati», tra cui consulenze e la fornitura di ulteriore sei telecamere per la videosorveglianza. Infine, ha sollecitato altri 26.000 euro per «danno da disservizio» in relazione alle forniture.
Nel motivare la condanna, il collegio scrive: «la sezione, in adesione alle conclusioni formulate dalla procura regionale.... ritiene che, stante la comprovata restituzione di parte delle altre utilità illecite percepite, esso va circoscritto alla somma complessiva di euro 1.900,00, pari al valore venale del personal computer oggetto di dazione illecita, comprovata in tutti i suoi elementi».

Per il danno da disservizio, così i magistrati motivano la condanna, facendo cenno a «atti e comportamenti fraudolenti» e a «accordi illeciti allo stesso contestati e risultando dagli atti di causa», in base ai quali l'ex comandante «ha impiegato le proprie funzioni e le proprie energie lavorative in contrasto con le missioni istituzionali e, nello specifico addirittura in contrasto con le funzioni assegnate, arrecando danno all'amministrazione di appartenenza e evidenti, corrispondenti benefici economici a terzi, oltre che a sé stesso». Infine, il danno da concorrenza viene addebitato per le forniture.

Da qui la conclusione «di ritenere ampiamente provato e documentato» il danno in considerazione del fatto che «da tali comportamenti fraudolenti sia derivato sia il danno da tangente, sia il danno da disservizio, sia il danno alla concorrenza». E ancora, richiamando la sentenza penale di primo grado, la Corte aggiunge: «risulta palese che il comportamento sia caratterizzato dal dolo, in quanto si tratta di attività fraudolente, realizzate con consapevolezza, coscienza e volontà».

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