Spazio satira
Il provvedimento
20.06.2023 - 12:00
Uno 0,95 in più o in meno può fare tutta la differenza del mondo. Uno 0,95 in meno ha indotto una collaboratrice scolastica a rivolgersi al giudice del lavoro di Frosinone che ha condannato il Miur a correggere il punteggio nelle graduatorie di circolo e di istituto per il personale Ata e a pagare 1.500 euro di spese di lite.
La collaboratrice scolastica, difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, si è rivolta al tribunale di Frosinone chiedendo «l'attribuzione del punteggio di 12,61 nelle graduatorie di istituto del personale Ata III fascia - profilo collaboratore scolastico della provincia di Frosinone valide per il triennio scolastico 2021/2024, deducendo che l'amministrazione scolastica - dopo un provvedimento di rettifica - le aveva infine attribuito l'inferiore punteggio di 11,66». Veniva «censurato il provvedimento di rettifica dell'I.C. di Castro dei Volsci che non le aveva attribuito il punteggio ulteriore di 0,95 sull'infondato presupposto che il servizio prestato» come ausiliaria specializzata nell'Asl di Frosinone, «non potesse essere valutato ai fini della graduatoria, poiché non si configurava come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali». Il ministero dell'Istruzione non si è costituito in giudizio.
Il giudice del lavoro Massimo Lisi ha richiamato il decreto ministeriale del 2021 che «individua i servizi valutabili per l'inserimento in graduatoria per il profilo di collaboratore scolastico». Il ministero dell'Istruzione ha considerato che le aziende sanitarie locali non sono espressamente richiamate dalla norma. Tuttavia, ad opinione del giudicante, le Asl vanno considerate «a tutti gli effetti pubbliche amministrazioni dello Stato» e vanno «ricomprese nelle previsioni» del decreto ministeriale.
Tanto più che «la ratio sottesa alla scelta normativa di attribuire uno specifico punteggio in forza di un pregresso servizio presso una pubblica amministrazione - si legge nella sentenza - è volta chiaramente a valorizzare lo svolgimento di attività lavorativa presso una pubblica amministrazione, quale che essa sia». Per i collaboratori scolastici, «una distinzione tra il servizio reso presso una amministrazione pubblica o un'altra non potrebbe essere giustificata alla luce di una diversa specifica professionalità acquisita, posto che la qualifica di collaboratore scolastico non necessita di competenze particolari.
Non vi è quindi motivo per cui debba essere valorizzato il servizio presso un ente locale e non presso la regione e gli enti strumentali della regione. Una diversa interpretazione, in definitiva, creerebbe una disparità di trattamento ingiustificabile». Da qui la conclusione che «non vi sono ragioni per escludere il servizio prestato dalla ricorrente presso l'azienda sanitaria locale di Frosinone».
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