La sentenza
29.04.2023 - 13:00
Il centro Forum di piazzale Europa, sotto la sede comunale di via del Plebiscito
Se il Comune di Frosinone faceva affidamento sui 15.276.099 euro della sanzione irrogata per Forum dovrà dirci addio. Dopo il Tar, pure il Consiglio di Stato dichiara nullo l'articolo 8 della convenzione in forza della quale l'amministrazione comunale, a dicembre 2017, chiedeva alle società Db Group e Forum di pagare gli oltre 15 milioni, in applicazione della transazione del 21 luglio 2008.
Il Consiglio di Stato ha così respinto il ricorso presentato dal Comune di Frosinone, rappresentato dall'avvocato Alberto Fantini, contro Forum srl in fallimento, non costituita in giudizio, e la Db Group, assistita dagli avvocati Aldo Ceci e Filippo Papa.
La decisione segue a una serie di contenziosi perduti o che, comunque, stanno comportando delle spese milionarie per il Comune, come per Geaf, il parcheggio multipiano e i lavori di rifacimento della Monti Lepini.
Il contenzioso
A fine 2017 il Comune decide di chiudere la partita sul centro direzionale di piazzale Europa e lo fa infliggendo una sanzione da oltre 15 milioni di euro sulla base dell'atto transattivo firmato dalle parti e finalizzato al rilascio del permesso a costruire in favore della Db Group, che aveva rilevato il complesso immobiliare.
In corso di realizzazione, il Comune aveva contestato un maxi abuso edilizio non accettando la variante in corso d'opera. Variante che veniva dichiarata inammissibile il 21 ottobre 2004.
Il Comune a quel punto sanciva la decadenza di Forum e avviava le pratiche per la retrocessione del bene al patrimonio comunale. Tuttavia, l'amministrazione, temendo di affrontare una causa giudiziaria dall'esito incerto, tornava sui suoi passi. Istituiva un gruppo di lavoro e chiedeva un parere tecnico al consiglio superiore dei lavori pubblici. Per cui, dopo alcuni passaggi in consiglio e in giunta (poi sfociati in un processo penale, conclusosi con dichiarazione di prescrizione, ma anche alcune assoluzioni), il 23 settembre 2008 la giunta comunale deliberava la restituzione del bene.
Il 2 aprile 2009, veniva rilasciato il permesso a costruire. Nel frattempo, il Comune tratteneva per sè parti dell'opera, a compensazione dell'abuso, valutate, in due milioni e mezzo di euro. Poi, nel 2017, il Comune decideva per la sanzione da 15.276.099 euro. Sanzione impugnata dalla Db Group che, davanti al Tar, ne otteneva l'annullamento. Da qui il ricorso al Consiglio di Stato.
Il Consiglio di Stato
In buona sostanza, i giudici amministrativi, citando la giurisprudenza della Corte dei Conti, hanno sancito che «è nulla, infatti, la transazione nel caso in cui i diritti che formano oggetto della lite siano sottratti alla disponibilità delle parti per loro natura o per espressa disposizione di legge. In particolare, il potere sanzionatorio dell'amministrazione... possono farsi rientrare nel novero delle potestà e dei diritti indisponibili, in merito ai quali è escluso che possano concludersi accordi transattivi con la parte privata destinataria degli interventi sanzionatori».
Tanto più che, hanno aggiunto, i magistrati del Consiglio di Stato «non può essere inclusa la possibilità di determinare una sanzione al di fuori di una specifica disposizione normativa». L'annullamento riguarda, però, solo l'articolo 8 della convenzione, il fulcro della determina del 2017 a suo tempo impugnata dalla Db Group, per cui eventuali altri aspetti della transazione, meramente patrimoniali, «quantomeno su un piano astratto e salva ogni successiva valutazione, ben possono conservare efficacia».
Nel motivare il diniego, i giudici hanno ritenuto che il Tar abbia «correttamente valorizzato anche la sostanziale indeterminatezza della sanzione, non essendo esplicitati i limiti edittali e i parametri sulla base dei quali l'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla quantificazione».
I giudici hanno sostenuto che «la tesi del Comune volta sostanzialmente a negare la natura sanzionatoria della somma di cui è stato ingiunto il pagamento resta destituita di ogni riscontro». E più avanti: «Il Comune non specifica a quale diverso titolo abbia richiesto il pagamento della somma». Indipendentemente, poi dal tenore letterale da assegnare alla "sanzione", il Consiglio di Stato evidenzia che «i parametri per la determinazione delle somme dovute per il rilascio di un titolo edilizio sono anch'essi predeterminati dalla legge e non possono essere lasciati alla contrattazione tra le parti».
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