L'appuntamento è per oggi alle 16.30: è fissata una riunione tra Comune e privato per fare il punto della situazione sulle mosse da fare per sbloccare l'iter della realizzazione della strada al Casaleno, arenatosi dopo che la Regione Lazio ha deciso di impugnare davanti al Consiglio di Stato la sentenza del Tar che aveva sonoramente bocciato l'operato di Regione e Soprintendenza. Un ricorso che, tra l'altro, non prevedendo una richiesta di sospensiva da parte della Regione, potrebbe allungare a dismisura i tempi di fissazione di un'udienza. Un timore che sta portando gli uffici a interrogarsi e a vagliare l'ipotesi secondo cui, non essendo stata chiesta la sospensiva, sulla scorta della sentenza del Tar, la pratica di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione della strada possa dichiararsi conclusa, e, quindi, esecutiva, essendosi compiuti i passaggi temporali delle fasi endoprocedimentali dell'iter.

La sentenza del Tar

I giudici del Tar avevano censurato nel loro provvedimento l'assunto della Soprintendenza relativo alla mancata previsione tra gli interventi autorizzabili della costruzione di nuovi tracciati, ritenendo che «non può essere condiviso poiché non tiene conto dell'intero quadro normativo». Tanto più che si tratta di un'opera pubblica «strumentale al risolvimento dei problemi della viabilità» del nuovo stadio e inserita «in uno schema di convenzione edilizia di interesse anche privata». Per i giudici il giudizio di non conformità «ha completamento omesso di considerare sia la stretta funzionalità della trasformazione boschiva alla realizzazione di un'opera viaria di interesse eminentemente pubblico, sia il progetto di rimboschimento compensativo offerto dall'ente». Compensazione, peraltro, nemmeno dovuta. Da qui il «macroscopico vizio di carenza di motivazione e di istruttoria sia del parere reso dalla Soprintendenza sia della determinazione regionale di diniego all'autorizzazione che lo ha recepito». E quindi l'accoglimento dei ricorsi del Comune e di un privato e l'annullamento degli atti impugnati.

Il ricorso
La Regione ritiene, nel ricorso notificato, che nella sentenza di primo grado vi sia stata da parte dei giudici una errata interpretazione del dettato normativo, poiché non avrebbero tenuto conto «della netta distinzione tra norme a tutela del paesaggio e quelle a tutela dell'ambiente ... La Regione Lazio per il rilascio del nulla osta paesaggistico ha valutato la "conformità" dell'intervento proposto al piano paesaggistico e, pertanto, la norma di riferimento per il caso di specie era in particolare il comma 8 dell'articolo 38 delle Nta del Ptpr che recita: "Nei territori boscati e nei territori percorsi o danneggiati dal fuoco l'autorizzazione ai sensi degli art. 146 e 159 del Codice è rilasciata solo per il recupero degli edifici esistenti come definito nelle presenti norme, nei limiti definiti dalla disciplina di tutela e di uso del paesaggio naturale le relative opere idriche e fognanti, per l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, per la costruzione di abbeveratoi, ricoveri e rimesse per il bestiame brado…… Tale norma vieta la realizzazione di nuovi tracciati viari nelle aree boscate soggette a vincolo. Peraltro la lettura del "Paesaggio" di cui alle Nta del Ptpr indica che l'area interessata ricade nel "Paesaggio Naturale" normato dall'art. 21 (comma 2 "la tutela è volta alla valorizzazione dei beni e alla conservazione del loro valore anche mediante l'inibizione di iniziative di trasformazione territoriale pregiudizievoli alla salvaguardia") che al punto 7.2.1 ("Uso infrastrutturale") non consente la viabilità locale. Inconferente, quindi, appare il richiamo del Tar al comma 11 dell'articolo 38 che si limita a prevedere che "i territori boscati sono altresì sottoposti alle disposizioni di cui alla l.r. 39/2002", ossia, ferma restando la tutela vincolistica paesaggistica, assoggetta le aree boscate alla ulteriore normativa ambientale».

A suffragio della propria tesi da Roma sostengono che «a riprova della correttezza dell'impostazione regionale nel ritenere non conforme alle disposizioni paesaggistiche l'intervento proposto dal Comune di Frosinone, depone il fatto che in data 11.05.2018 il Sue comunale ha presentato nuova istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 42/04 concernente: "strada di collegamento tra le via Michelangelo e Olimpia in località Casaleno" in cui la strada, diversamente da quanto proposto in precedenza, viene presentata come "necessaria opera di completamento dell'infrastruttura pubblica Stadio Casaleno"... È evidente che cambia totalmente il presupposto normativo preso a riferimento. L'intervento, proposto nella diversa prospettiva di "tracciato già esistente a completamento della infrastruttura", è stato accolto in maniera favorevole dalla Regione Lazio che lo ha inoltrato alla Soprintendenza per l'acquisizione del parere vincolante in quanto rientrante nelle ipotesi di deroga elencate dal citato art. 18 ter comma 1 lett. c).

Tutto ciò mostra che non è affatto vero quanto ha affermato il giudice di primo grado sulla mancata considerazione dell'intero quadro normativo da parte della competente Direzione della Regione Lazio. Al contrario, sia nell'esito negativo della prima istanza, sia nella proposta di accoglimento della seconda istanza gli uffici regionali si sono basati sulla lettura congiunta delle norme paesaggistiche e ambientali». La questione si risolve, quindi, nella necessità, esplicitata dalla Regione, di affermare il principio secondo cui «non è affatto vero quanto ha affermato il giudice di primo grado sulla mancata considerazione dell'intero quadro normativo da parte della competente Direzione della Regione Lazio» e per questo ha deciso di portare la questione davanti al Consiglio di Stato e di chiedere l'annullamento della sentenza del Tar.
Oggi pomeriggio se ne saprà di più.