La vicenda
20.04.2019 - 16:00
L'avvocato Riccardo Coppotelli soddisfatto dopo la sentenza che ha dato ragione al suo assistito
Anagni, imprenditore contro la banca. Rivoluzionaria sentenza a favore della società rappresentata dall'avvocato Riccardo Coppotelli. L'imprenditore, dopo anni di regolare pagamento delle rate di un mutuo, aveva avuto problemi di liquidità, ritardando i versamenti contrattualmente dovuti. La banca ha naturalmente sollecitato il cliente ad adempiere, ma la situazione non è stata perfettamente sanata. L'istituto ha proceduto quindi all'iscrizione dell'anomalia alla Centrale rischi.
La tesi difensiva: «L'iscrizione era illegittima in quanto non vi era stato il prescritto preavviso, e comunque non vi era stata attenta valutazione dello stato di difficoltà economica della società ricorrente che doveva risolversi in uno stato di grave e non temporanea difficoltà economica equiparabile all'insolvenza; che l'iscrizione importava il pericolo di grave pregiudizio dato dall'impossibilità per i ricorrenti di accedere al credito bancario». Il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto il diritto della banca a effettuare l'iscrizione, ma l'avvocato Coppotelli ha fatto ricorso chiedendo l'ordine di cancellazione dell'iscrizione a sofferenza, allegando che la segnalazione poteva essere effettuata solo in caso di accertamento di uno stato di insolvenza analogo a quello previsto in sede fallimentare; che tale stato di insolvenza era insussistente posto che la società ricorrente pagava regolarmente i contributi dei propri lavoratori come da attestati Durc; che la banca non aveva effettuato alcun accertamento sull'insolvenza della società ricorrente; che il pericolo di pregiudizio era effettivo, posto che la segnalazione precludeva l'accesso al credito.
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