Spazio satira
La decisione
04.07.2023 - 16:00
Un docente di Cassino abilitato con titolo estero in attesa di riconoscimento supera le prove concorsuali e finisce in graduatoria. Ma non viene assunto, nonostante i posti a tempo inderminato disponibili. Così il suo posto viene occupato da altri docenti che erano nella graduatoria di merito del concorso successivo. Fa ricorso, affidandosi allo studio degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, e vince. Condannato al pagamento delle spese il ministero dell'Istruzione, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato.
La sentenza pubblicata dal Tar lo scorso 12 giugno da una parte rappresenta un apripista di assoluto valore per i tanti casi simili, ancora in attesa di definizione. Dall'altra, accende i fari su una mancanza evidente di specifiche norme che regolano la fase successiva all'espletamento del concorso e alla formazione della graduatoria. In questo caso il Tar ha valutato «illegittimo il provvedimento con cui l'amministrazione - pur in presenza di posti disponibili - non abbia proceduto all'immissione in ruolo con riserva del ricorrente, individuando altri docenti inseriti in graduatorie di merito successive».
Il docente cassinate abilitato all'insegnamento su classe di concorso A045, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale ottenuta all'estero, ha anche conseguito in Romania il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, per cui pende ancora il procedimento di riconoscimento. Ha quindi partecipato al concorso, a cui potevano accedere con riserva coloro che avevano conseguito all'estero il titolo di accesso entro il 31 maggio 2017 ma ancora in corso di riconoscimento. Ed ha superato le prove concorsuali per la classe di concorso Adss – Regione Lazio, inserito quindi nelle relative graduatorie di merito alla posizione 358. «Nonostante vi fossero dei posti disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato per l'anno 2022/2023 e questa fosse stata preannunciata con mail del 19 luglio 2022, il Ministero non ha poi stipulato alcun contratto con esso ricorrente, immettendo invece in ruolo docenti inclusi nella graduatoria di merito del concorso successivo (Gm21)» si legge nella sentenza. Pertanto il ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stata disposta l'immissione in ruolo di docenti della graduatoria di merito Gm21, invece che la propria. «In mancanza di specifiche norme che regolano la fase successiva all'espletamento del concorso e alla formazione della graduatoria, deve ritenersi, come già ampiamente affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale su analoghe fattispecie, che l'ammissione con riserva produca i suoi effetti in tutte le fasi successive allo svolgimento del concorso, comportando quindi anche la possibilità di stipulare contratti ed essere immessi in ruolo, secondo le modalità previste per tutti gli altri soggetti inseriti in graduatoria, salvo comunque l'eventuale effetto risolutivo derivante dal rigetto dell'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero» scrivono i giudici. Che definiscono il provvedimento adottato illegittimo.
«Il provvedimento va annullato nella parte in cui non individua il ricorrente quale destinatario per l'immissione in ruolo con riserva per la classe di concorso Adss, condizionata all'eventuale provvedimento di diniego del riconoscimento del titolo di accesso conseguito all'estero» aggiungono. La Quarta sezione bis del Tar del Lazio, condividendo le tesi degli avvocati Zinzi e Bongarzone, ha accolto il ricorso e condannato il Ministero a pagare. Con il riconoscimento del corrispettivo del mancato stipendio dal 2022 ad oggi. E l'immissione al ruolo.
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