"Nulla nova, bona nova" dicevano gli antichi romani. Nessuna nuova è una buona nuova. Chi si aspettava di conoscere ieri il destino del Frosinone, dopo la richiesta di rinnovo della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale da parte del Collegio di Garanzia del Coni contenuta nella decisione numero 56 del 10 settembre scorso, dovrà attendere ancora.
A data da destinarsi. La Csa, in diversa composizione rispetto alla precedente, così come richiesto esplicitamente dal Coni, ha rinviato sine die la propria decisione, mettendo il provvedimento in riserva. La formula utilizzata, "Decisione riservata", all'esito dell'udienza di ieri, vuol dire, sostanzialmente, che il "verdetto" verrà reso noto solamente in una fase successiva, dopo che, con ogni probabilità, il nuovo collegio della prima sezione della Csa (composto dal professor Paolo Tartaglia nella veste di presidente facente funzioni, dall'avvo cato Stefano Agamennone e dal dottor Alfredo Maria Becchetti come componenti, dal dottor Giuseppe Gualtieri come rappresentante Aia e dal dottor Antonio Metitieri con le funzioni di segretario) avrà esaminato approfonditamente le prove, le memorie difensive, parametrandole ai rilievi mossi dal Collegio di Garanzia del Coni che ha richiesto di sanzionare il Frosinone in maniera coerente con «la condotta evidenziata dalla Csa rispetto alla gravità dei fatti come descritti in decisione», lasciando intendere, neppure in maniera troppo velata, una riforma in peius delle decisioni precedenti.

Nella logorante attesa la domanda che un po' tutti si pongono è: che cosa rischia il Frosinone? Il timore è che la squalifica del campo possa allungarsi come pure c'è la paura di incorrere in una penalizzazione inclassifica. Penalità che andrebbero commisurate con l'importanza del match, una finale play-off per la promozione in A e dunque non una semplice gara con in palio i tre punti. E poi c'è anche l'ipotesi di una multa più salata per il club che sarebbe, forse, il male minore. Dalla parte del Frosinone si ritiene di aver già pagato abbastanza con le due gare ufficiali disputate in campo neutro e a porte chiuse e con l'ammenda di 25.000 euro anche perché negli atti ufficiali (referto arbitrale e degli altri ufficiali di gara, supplemento di referto, relazione della procura federale e di altro personale presente sul campo il giorno della gara, ndr) si dice che la partita Frosinone Palermo si è conclusa regolarmente, che i minuti di recupero sono stati completati, che l'invasione dopo il triplice fischio finale è stata pacifica, che i due palloni lanciati in campo non hanno avuto alcuna incidenza né sul regolare svolgimento della gara, né sull'esito della stessa e che non hanno interrotto azioni di gioco né potenzialmente da gol, né pericolose.

Alla luce di tutto di ciò, quindi, secondo una scuola di pensiero ritenuta minoritaria, ma non peregrina, può anche essere vero che il principio di coerenza e congruità della sanzione debba essere interpretato nel senso di eliminare dalla decisione della Corte Sportiva di Appello e del Collegio di Garanzia del Coni tutte quelle affermazioni e valutazioni apodittiche (emblematico e forse stucchevole il richiamo a De Coubertin) che non trovano riscontro nelle carte ufficiali relative alla partita. Perché, alla fine, la stella polare rimane quella dei documenti. La sanzione può essere inasprita, ma è altrettanto vero che l'indicazione del Collegio di Garanzia può essere intesa anche nel senso di "depurare" il giudizio da valutazioni che non trovano conferma nei documenti ufficiali.

Intanto, mercoledì scorso il Frosinone ha depositato al Tar del Lazio il proprio ricorso ed anche la Figc ha proposto un ricorso incidentale contro quello del Palermo. In estrema sintesi si contesta l'invito all'acquisizione della prova televisiva e una sorta di lacunosità in alcuni passaggi delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni. L'uso della prova televisiva nei fatti di Frosinone- Palermo appare come una forzatura dei regolamenti. Essa soggiace a talune limitazioni circa l'utilizzo al fine di evitare di compiere ingerenze nelle decisioni tecniche assunte dall'arbitro,e quindi di entrare a gamba tesa in situazioni e/o valutazioni che competono esclusivamente al direttore di gara. Il Codice di Giustizia Sportiva ha previsto tassativamente quattro circostanze, tutte tipizzate, che consentono al Giudice Sportivo di utilizzare, in presenza di determinate condizioni come mezzo di prova, le immagini sottoposte alla sua attenzione, e che hanno come aspetto dominante il non essere state rilevate dal direttore di gara. In ordine alla lacunosità della decisione, come giudice di legittimità il Collegio di Garanzia del Coni, infatti, si esprime su violazione di norme di diritto, nonché sull'omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Il Collegio può valutare anche la legittimità della misura di una sanzione solo se la stessa sia stata irrogata in violazione dei presupposti di fatto o di diritto o per la sua manifesta irragionevolezza. Quello che sembra mancare è appunto l'esame dei presupposti di fatto.