Sarà il pensiero del fondatore della moderna Olimpiade, Pierre De Coubertin, a orientare il giudizio della Corte sportiva d'appello nel caso dei palloni lanciati in campo in Frosinone-Palermo. Lo scontro sulla finale play-off per la promozione in serie A si trascina da un organo giudicante all'altro con un'unica costante: l'aggravamento della posizione del Frosinone.
Non ha fatto eccezione, come ampiamente previsto dopo la lettura del dispositivo diffuso ad agosto, il collegio di garanzia dello sport del Coni. Che chiede al nuovo tribunale nell'irrogare le sanzioni a carico del club frusinate di «affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo, come pensato sin dalla sua fondazione da Pierre De Coubertin». Unico punto fermo, essendo i campionati iniziati, la sanzione sarà scontata nella stagione presente. La A è salva.

Nel rimandare il pallino alla Corte sportiva d'appello, l'organo del Coni indica le linee guida che dovrà seguire il nuovo procedimento affinché la Corte d'appello «irroghi la sanzione corretta e coerente con le norme esistenti e nel rispetto del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo». Va aggiunto, peraltro, che il Frosinone ha già scontato due giornate di squalifica del campo (con disputa degli incontri di coppa Italia con il Sudtirol edi campionato con il Bologna in campo neutro e a porte chiuse, rispettivamente a Benevento e Torino) subendo anche una sanzione di 25.000 euro di ammenda. Il collegio di garanzia prima sezione, presieduto dal professor Mario Sannino e con relatore l'avvocato Angelo Maietta, ha dapprima dichiarato inammissibile uno dei due ricorsi presentati dal Palermo, quindi ha riunito gli altri due, quello dei siciliani che chiedevano lo 0-3 a tavolino e quello del Frosinone tendente alla riforma della sentenza di condanna di secondo grado.

Il primo ricorso del club rosanero, con il quale censurava la decisione della Corte d'appello, è stato rigettato per difetto d'interesse non essendo i siciliani parte processuale. Gli altri due ricorsi sono stati giudicati insieme dato che «dalla decisione dell'uno dipende anche la soluzione del secondo». Da una parte il Palermo si lamentava della «contraddittorietà della motivazione si legge nella motivazione della decisione del Coni resa dalla Corte d'appello che, a fronte di un quadro comportamentale connotato da estrema gravità, slealtà e scorrettezza, tenuto sia dai sostenitori che dai tesserati della società Frosinone calcio, non avrebbe adottato la sanzione adeguata (a dire del Palermo, la perdita della gara o la ripetizione della stessa), ma addirittura avrebbe fatto improprio ricorso alle esimenti». Lamentata anche la mancata acquisizione delle immagini televisive.

All'opposto, il Frosinone contestava l'aggravamento della sanzione (da due giornate di squalifica a porte chiuse a due giornate a porte chiuse e in campo neutro) ritenendo che «la sanzione del giudice sportivo fosse già adeguata in relazione alla tenuità riconosciuta». Per il collegio di garanzia «i due ricorsi meritano accoglimento» e «in particolare dall'accoglimento del ricorso» del Palermo «deriva anche l'accoglimento di quello proposto dal Frosinone calcio». La decisione della Corte d'appello della Figc, resa a sezione unite e pubblicata il 27 giugno, «è connotata da una stridente contraddizione, laddove, dopo aver chiaramente espresso che "i comportamenti tenuti datesserati e sostenitori del Frosinone, meritano di essere fortemente stigmatizzati e sanzionati» aggiunge che «tali comportamenti sono, infatti, all'evidenza in palese contrasto con i fondamentali principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre e senza alcuna eccezione ispirare le condotte di tutti gli attori del mondo calcistico». Peraltro la gravità di tali comportamenti è maggiore tanto quanto alta era la posta in palio (la finale per la promozione in serie A).

Il collegio ha anche fatto riferimento al modello che i calciatori rappresentano per cui tali comportamenti «rischiano di creare» tra i giovani «la distorta convinzione della liceità e magari dell'opportunità di simili comportamenti sleali e scorretti».
Tuttavia, il giudice sportivo, pur applicando l'articolo 17 del codice di giustizia sportiva (che prevede anche la perdita della partita a tavolino) aveva ritenuto che i comportamenti oggetto di giudizio non avevano avuto causa-effetto sul corretto andamento della gara, affermando in più che la norma non contenesse un «automatismo di sanzione della perdita della gara», come si evince nel giudizio d'appello sul ricorso presentato dai siciliani. Mentre su quello proposto dai frusinati, il successivo 5 luglio, la Corte d'appello sosteneva in più che la gravità dei comportamenti «non è stata adeguatamente sanzionata dal giudice sportivo». Aggiungendo che pur non essendosi determinata «l'alterazione dello svolgimento della gara» e della gara «hanno comunque interferito con la normale e fisiologica effettuazione» della stessa.

L'«evidente contraddizione» che emerge dalle due pronunce spinge il collegio a censurarle entrambe. Il collegio di garanzia afferma che «non deve assecondarsi una logica dell'impunità per una lacuna normativa o per un errore giustiziale» e chiede di perseguire i valori dello sport «scavando nelle righe delle regole che, senza aprire brecce sistematiche o adottare procedimenti analogici vietati, possano rispondere alla domanda di giustizia garantendo la corretta applicazione delle regole». Ad avviso del collegio, di fronte a comportamenti connotati da «notevole gravità» la Corte d'appello, «dinanzi ad un quadro così evidente, riconosce la tenuità dei fatti, irrogando una sanzione non congruente». Quindi, per il collegio, «la sanzione applicata non è coerente», inoltre, trattandosi di un match di play-off «il rigore sanzionatorio doveva e deve essere ancor più stringente, dovendosi discostare dai parametri» dell'articolo 17 «(ad esempio, in materia di punti di penalizzazione) atteso che la posta in gioco non è una partita di campionato... quanto piuttosto di una partita che vale un intero campionato».

Il collegio poi precisa che la sanzione non può essere inflitta «su situazioni già cristallizzate», essendo peraltro ricominciati i campionati, «ma debbono essere scontate ed inflitte nella stagione corrente». Censurata anche l'applicazione della norma sulle circostanze attenuanti che, ad avviso del collegio, «dovevano essere dimostrate dalle società interessate e tanto non è». Neppure è condivisibile il richiamo all'articolo 18 del codice di giustizia sportiva in termini di sanzioni meno afflittive in quanto «totalmente inesistente» è «la particolare tenuità delle condotte», tenuto conto che si giocava un incontro di play-off.
Censurato, infine, anche il mancato ricorso alle immagini televisive, ritenute «utili a dissipare lo stato di incertezza sui fatti».
Da qui il rinvio alla Corte sportiva d'appello, in diversa composizione, perchè si uniformi ai principi descritti dal collegio e, nello specifico, a quelli di Pierre De Coubertin.