Secondo alcune interpretazioni della sentenza del Collegio di Garanzia la partita in programma domani sera a porte chiuse al "Vigorito" di Benevento tra il Frosinone e il Sud Tirol (terzo turno della Coppa Italia), potrebbe anche essere rinviata .
Infatti dopo l'annullamento della sentenza emessa dalla CSA l'unica sentenza "viva" dovrebbe essere quella del Giudice Sportivo che aveva deciso la disputa a porte chiuse delle prime due gare della stagione dei canarini, a porte chiuse ma al "Benito Stirpe".
Nell'incertezza, e viste le conseguenze che potrebbero determinare futuri ricorsi che inciderebbero poi sul prosieguo della manifestazione, la Lega a questo punto potrebbe anche disporre il rinvio della gara oppure stabilire che la stessa venga disputata come disposto dal Giudice Sportivo: a Frosinone e a porte chiuse appunto. L'ufficialità della decisione dovrà arrivare per forza di cose entro la giornata odierna .

Si ricomincia. Estate davvero tormentata quella del calcio italiano. E nel marasma finisce di nuovo il Frosinone, che dopo essersi visto squalificato dalla Cas il campo per due gare ufficiali, con la prima di Coppa Italia e la prima di campionato da giocarsi in campo neutro e senza spettatori (la Lega Serie A nei giorni scorsi ha indicato in Benevento e nell'Olimpico di Torino gli stadi designati), ora dovrà tornare a difendersi davanti alla Corte Sportiva d'Appello dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha rigettato contestualmente i ricorsi sia del Frosinone sia del Palermo. Il club giallazzurro era andato al "terzo grado di giudizio" nella speranza di vedersi attenuare la sanzione. Ma a conti fatti ha ottenuto l'effetto contrario. In attesa delle motivazioni alla base del pronunciamento del Coni, non si può far altro che affidarsi a quanto reso noto dal Comitato Olimpico.
Nella parte in cui lo stesso così si esprime: «Ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, ha annullato con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione». Insomma, dopo il terremoto in Serie B e in Serie C, anche la Serie A torna ad essere quantomeno sotto i riflettori, in una fase di suspence.
Che cosa potrebbe succedere? Sarà un nuovo processo sportivo a stabilire quante giornate di squalifica del campo e dove eventualmente giocare nel senso di un inasprimento della sanzione. Nell'attesa tornerebbe in vigore – il condizionale è d'obbligo non essendo stato specificato – la decisione del Giudice Sportivo, che omologava la vittoria del Frosinone per 2-0 contro il Palermo ma decideva per due giornate a porte chiuse dello Stadio Stirpe.

In Coppa dove e quando?
Motivo per cui la prima di Coppa Italia in programma domani potrebbe essere giocata a Frosinone. Ma di questo parliamo a parte. Per il resto, potrebbe succedere che in caso di inasprimento della sanzione, la squalifica del campo possa salire in termini temporali e diventerebbe così a rischio la gara con la Sampdoria e quella con la Juventus. Ma siamo – come detto – nel campo delle ipotesi.
Quel che appare certo è che il Coni non ha ritenuto proporzionate le due giornate di squalifica rispetto ai fatti di Frosinone-Palermo, e cioè la famosa storia dei palloni in campo.
Ha quindi ritenuto non corrette le sanzioni applicate ma nello stesso tempo ha rigettato il ricorso del club rosanero che chiedeva la sconfitta a tavolino dei ciociari con conseguente promozione in Serie A dei siciliani, mentre i giudici federali avevano sanzionato il Frosinone con una multa da 25.000 euro e l'obbligo di disputare due gare a porte chiuse. Sanzioni che, appunto, il Coni non ritiene adeguate rispetto alla gravità dei fatti descritti, ragion per cui la Corte Sportiva d'Appello della Figc dovrà nuovamente pronunciarsi. E la porta, in questa pazza estate, resta aperta a qualsiasi soluzione.

Il comunicato del Coni
Di seguito il comunicato del Collegio di Garanzia del Coni. Che «ha riunito il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2018, presentato, in data 26 luglio 2018, da parte della società U.S.
Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 e n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, contenenti, rispettivamente, il dispositivo e le motivazioni della decisione con cui è stato respinto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega B (Comunicato Ufficiale n. 200/2018), che ha rigettato le domande della Società Palermo – di sanzionare la Società Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3, di non omologare il risultato della partita ed, in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone, di non omologare e/o annullare il risultato della predetta gara, ordinandone la ripetizione – ed ha irrogato al Frosinone la sanzione dell'ammenda di euro 25.000, con l'obbligo di disputare due gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori e non ha adottato ulteriori provvedimenti sanzionatori per il comportamento dei suoi sostenitori; con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 62/2018, presentato, in data 31 luglio 2018, da parte della società Frosinone Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva di Appello c/o FIGC, pubblicata nel C.U. n. 001/CSA del 5 luglio 2018, le cui motivazioni sono contenute nel C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, con cui, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo c/o L.N.P. Serie B, è stata comminata, nei confronti della ricorrente, l'ammenda di euro 25.000,00 e la squalifica del campo per due giornate di gara con obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse; con il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018, presentato, in data 4 agosto 2018, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A.
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC, Iª Sezione, emessa a mezzo Comunicato Ufficiale n. 2/CSA, pubblicato in data 6 luglio 2018, con cui è stato rigettato il ricorso della società Frosinone Calcio S.r.l. avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (C.U. n. 200/2018) che ha irrogato, a carico del Frosinone, le sanzioni dell'ammenda di euro 25.000,00 e dell'obbligo di disputare due gare con lo stadio "Benito Stirpe" privo di spettatori – ed è stata confermata, a carico della predetta società, la sanzione dell'ammenda di euro 25.000,00 ed elevata quella relativa al campo, con la squalifica per due giornate di gara, con l'obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse; Conseguentemente, ritenendo non coerentemente sanzionata la condotta evidenziata dalla CSA FIGC rispetto alla gravità dei fatti per come descritti in decisione, HA ANNULLATO con rinvio la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 172/CSA, pubblicato in data 27 giugno 2018, e la sentenza della CSA FIGC, di cui al C.U. n. 002/CSA del 6 luglio 2018, onerando la CSA, in diversa composizione, ad uniformarsi, nella comminatoria della sanzione, al principio di diritto espresso in parte motiva.
Ha respinto per il resto le doglianze di entrambe le ricorrenti, con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2018 e, per l'effetto, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese determinate in euro 3.000, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario, per ciascuna parte resistente.
Ha stabilito che la CSA provvederà a regolamentare le spese di giudizio all'esito del giudizio di rinvio con riferimento ai ricorsi n. 58/2018 e 62/2018». 

di: Carlo Fiorletta