Sono legittime le ingiunzioni di pagamento emesse da Acea Ato 5 nei confronti degli utenti morosi e non è necessaria la forma scritta per il contratto di fornitura idrica.
I due principi sono stati ribaditi più volte dai giudici chiamati a valutare la correttezza dell'operato del Gestore idrico integrato dell'Ato 5. Questo non vuol dire, sia chiaro, che se si richiede un nuovo allaccio non verrà sottoscritto un contratto formale: al contrario, Acea Ato 5 sottoporrà sempre ai nuovi clienti tutti i moduli informativi e il contratto da firmare.

Il pronunciamento in questione, ovviamente, si riferisce alle forniture pregresse o in essere, trasferite tout court ad Acea Ato 5 da Comuni, Consorzi o gestori terzi al momento dell'affidamento del servizio. Nelle numerose pronunce, i magistrati hanno ricordato e chiarito che Acea Ato 5 è autorizzata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con un apposito decreto e valutata la rilevanza pubblica dei crediti, a procedere alla riscossione coattiva tramite ruolo, previa emissione, appunto, di un'ingiunzione conforme alla normativa. Inoltre, la legge prevede espressamente che può essere effettuata tramite ruolo la riscossione coattiva della tariffa idrica.

Sono ormai numerosi e concordi i pronunciamenti che hanno fatto chiarezza in merito alla legittimazione di Acea Ato 5 ad emettere tali titoli, così come numerosi sono anche i pronunciati sulla contestata mancanza, in alcuni casi, di un contratto scritto tra utente e gestore del servizio idrico integrato. In merito ai contratti, i giudici hanno evidenziato che Acea Ato 5, gestore del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale di Frosinone, è subentrata "ex lege" nei rapporti contrattuali precedentemente in essere con i Comuni, con i consorzi o con gli altri soggetti gestori, a seguito dell'affidamento del servizio da parte dell'Autorità d'ambito, composta dai Comuni serviti.

I giudici hanno anche chiarito che, al riguardo, vale quanto previsto in tema di successione nei contratti nell'ipotesi di cessione del ramo d'azienda. Della questione si sono occupati, a più riprese, anche i Giudici di Pace di Frosinone e Cassino e lo stesso Tribunale del capoluogo, giungendo sul punto a concordanti decisioni e spiegando che il contratto di fornitura d'acqua è un contratto di somministrazione così come regolato dal Codice civile.

La giurisprudenza maturata sul punto ha chiarito che il rapporto che si costituisce in forza del contratto di somministrazione di acqua potabile, benché attinente all'esercizio di un servizio pubblico, ha natura privatistica, la cui fonte normativa regolatrice è di diritto privato negoziale. Acea Ato 5, del resto, non è una pubblica amministrazione e pertanto non è obbligatoria la forma scritta del contratto; la sussistenza di quest'ultimo può essere provata anche dai comportamenti delle parti, che rivelino un implicito intento negoziale. È il caso – per capirci – di chi, pur non avendo mai firmato un contratto scritto, usufruisce di fatto dell'erogazione idrica (e magari anche degli altri servizi di fognatura e depurazione). Il contratto di somministrazione in questo caso può dirsi provato dal semplice fatto che il gestore ha fornito il servizio e l'utente ne ha usufruito: la prova è, come si diceva, nel comportamento tenuto dalle parti.

Oltre che dagli odierni pronunciamenti giurisprudenziali, sulla legittimità delle ingiunzioni di pagamento, si era già pronunciato, nei mesi scorsi, anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze che, fornendo risposta ad un'interrogazione parlamentare, aveva ribadito la correttezza e la liceità degli atti emessi da Acea Ato 5.

MORATORIA ABUSIVI

A seguito dell'accordo sottoscritto alla presenza del Garante regionale del SII, con Ato 5 e Otuc, Acea Ato 5 ricorda a quanti usufruiscono del servizio idrico integrato ma non risultano censiti, che possono regolarizzare la loro posizione entro il 31 marzo 2020 pagando il solo costo per un nuovo allaccio (circa 100 euro). Per beneficiare della moratoria è sufficiente recarsi agli sportelli di Frosinone o Cassino