Furto di identità online: quali rischi comporta? La vittima ha diritto al risarcimento del danno?  Ne parliamo con l'avvocato del Foro di Cassino, Valerio Fanelli.

«Sempre più spesso capita di ascoltare in tv e alla radio di persone che sono state vittime di un furto d'identità. Un fenomeno oggi sempre più diffuso in rete, soprattutto sui social network. Non è inusuale, infatti, che qualcuno riesca a impossessarsi dei vostri dati personali, utilizzandoli  - ad esempio -  per ottenere un prestito con il vostro nome  o per effettuare pagamenti online o, addirittura, per truffare altre persone. Prima di tutto è necessario distinguere i casi non preoccupanti da quelli gravi» spiega l'avvocato Fanelli. 

Non preoccupatevi in modo eccessivo, continua il legale, se avete comunicato questi dati personali: «Indirizzo email (potreste tuttavia ricevere dello spam o mail malevole); nome e cognome (rischio del tutto nullo); codice fiscale (possono risalire alla vostra data di nascita); indirizzo di casa (rischio quasi nullo se non siete un collezionista d'arte, o se non siete zio Paperone); numero di telefono ( potreste ricevere telefonate non desiderate); codice iban del vostro conto corrente (un tempo avreste potuto subire addebiti sul vostro conto di bollette non vostre ma ora le nuove compagnie effettuano altre verifiche prima di procedere, per cui questi casi sono divenuti assai improbabili almeno per un utilizzo del documento in Italia). In questi casi è pressoché  inutile sporgere denuncia, poiché  la polizia postale o i carabinieri possono accogliere la vostra denuncia solo in presenza di un reato. Quindi non perdete il vostro tempo per recarvi dalle forze dell'ordine se il vostro documento è stato inviato da voi e non è stato ancora utilizzato dal truffatore in modo illegale e soprattutto non ne avete delle prove del fatto». Quando, invece, si presentano altre situazioni, occorre immediatamente interpellare le forze dell'ordine.
«Occorre sporgere una denuncia immediata e segnatamente: quando avete rinvenuto online su un sito web la vostra carta di identità o patente, senza il vostro consenso; avete inviato la vostra carta di identità o patente e dopo pochi giorni viene creato un account social con il vostro nome e cognome o un account email che si "spaccia" per voi (puntuale risposta della giurisprudenza al riguardo, è la sentenza n.46674 del 2007 della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna di un soggetto creatore un account di posta elettronica intestato ad un'altra persona, utilizzato per instaurare rapporti con altri utenti della Rete inducendoli, quindi, in errore); il truffatore vi minaccia di utilizzare i dati che avete inviato; il truffatore è già noto per aver commesso dei reati gravi e le vittime si lamentano di essersi dovute rivolgere alla polizia (cercatelo su google tramite la sua email); avete comunicato i dati della carta di credito con il codice di sicurezza sul retro In tutti questi casi occorre immediatamente sporgere denuncia presso la Polizia postale e/o i carabinieri, sia per una vostra tutela personale, sia perché - in tal modo -  le autorità potranno svolgere le dovute indagini e rintracciare il truffatore o i truffatori evitando che in futuro possano perpetrare simili condotte».

E per un possibile risarcimento del danno?
«Ovviamente le vittime avranno diritto al risarcimento danni per la truffa perpetrata ai loro danni. Recentemente la Cassazione civile, sez. VI-1, con ordinanza del 12/04/2018 n° 9158 ha statuito che le vittime di frodi online, tramite gli istituti di credito hanno diritto al risarcimento del danno come nel caso  del "phishing"».  Con l'espressione "phishing"  si indica una truffa operata tramite internet, caratterizzata dall'invio di messaggi di posta elettronica mendaci, che imitano perfettamente la grafica di istituti di credito e postali. Tali email inducono in errore l'utente, il quale ritiene di essere stato contattato dalla propria banca e cade nella trappola del truffatore. In tale circostanza l'Istituto di credito sarà tenuto a risarcire la vittima. «Le vittime hanno diritto al risarcimento danni anche le vittime di operazioni effettuate con strumenti elettronici "home banking" prive della propria volontà. Nel caso di operazioni effettuate con strumenti elettronici (home banking), spetta all'istituto di credito verificare la riconducibilità delle stesse alla volontà del cliente, impiegando la diligenza "dell'accorto banchiere". L'eventuale uso dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi rientra nel rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure tecniche, volte a verificare la riferibilità delle operazioni suddette alla volontà del correntista. Nel caso di truffa la vittima ha il diritto al risarcimento del danno».