Quante persone attendono le ferie per potersi godere la vacanza. In Italia o all’estero, l’importante è “staccare la spina”, avere tutti i comfort possibili. Ed ecco, quindi, che il momento della scelta sia della location, sia dei servizi, diventa fondamentale e si presta molta attenzione per evitare spiacevoli sorprese. Ma purtroppo le “sorprese”, quelle brutte, spesso sono dietro l’angolo e quella che dovrebbe essere una pausa piacevole dopo un anno di intenso lavoro o studio, si trasforma in incubo: servizi scadenti, alloggi di categoria inferiore rispetto a quelli prenotati o assenza di alcuni servizi pubblicizzati nelle brochure informative o mancata consegna del bagaglio per l’intera durata del vacanza. È quanto sta emergendo da giorni, dalle numerose richieste arrivate all’Associazione a tutela dei Consumatori Adoc di Frosinone. Alcuni cittadini della provincia si stanno recando nella sede di Frosinone, al fine di richiedere il risarcimento del cd. “danno da vacanza rovinata”. Di fronte a un danno patito, come ci si può tutelare? A spiegarlo è la dottoressa Gaia Pinto, vice presidente e rappresentante legale dell’Adoc. <Il diritto del consumatore – turista di godere di un periodo di relax, riposo e/o serenità è costituzionalmente garantito e pertanto è riconosciuto come meritevole di tutela. Ogni qualvolta che inadempienze e/o disagi ne compromettano la realizzazione, creando nel turista stesso un malumore o un’afflizione psico - fisica, si parla di “danno da vacanza rovinata”. In tutti questi casi, il turista ha diritto non solo al ristoro del costo sostenuto per i servizi pattuiti e non ricevuti, ma anche e soprattutto al risarcimento del cd danno morale e/o esistenziale>. Si ha diritto al risarcimento del “danno da vacanza rovinata” sia nel caso di acquisto di “pacchetto turistico tutto compreso” sia nel caso della cd. “vacanza fai da te”. «Nel primo caso - aggiunge la dottoressa Pinto - sono tenuti al risarcimento del danno, il tour operator ed il venditore (ognuno secondo le proprie responsabilità). Nella seconda ipotesi, ne risponderanno i singoli operatori (ad esempio il vettore o l’albergatore ecc), secondo quanto stabilito dal Codice Civile in materia di risarcimento del danno e di inadempimento contrattuale. Al fine di ottenere il risarcimento del danno, è sempre meglio avanzare tempestivamente una prima contestazione sul posto. Successivamente, entro 10 giorni dal rientro, si procederà all’invio di un reclamo, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con formale richiesta di risarcimento, a cui verrà allegata la documentazione necessaria. Tale termine, tuttavia, non preclude al turista – consumatore la possibilità di far valere i propri diritti davanti al Giudice di Pace competente, nel termine di un anno o di tre anni dal rientro, rispettivamente per danni a cose e danni a persone». Per salvaguardare gli interessi e i diritti di tutti gli utenti, l’Adoc mette a disposizione dei consumatori della provincia di Frosinone legali e operatori specializzati presso le sedi provinciali Adoc di Frosinone Call Center 3922060324 oppure www.adocfrosinone.it

Una famiglia di Ferentino aveva prenotato una vacanza in Grecia e scelto un albergo che garantiva animazione per bambini. Ma degli animatori, in realtà, nemmeno l’ombra.
Una donna di Anagni ha segnalato, invece, di aver prenotato un albergo a tre stelle ad Ibiza, ma in realtà di stella ne compariva solo una e la colazione e il pranzo garantiti erano solo “fantasmi”. Per lei solo il pernottamento. Vacanza da dimenticare anche per un signore che si è ritrovato senza valigia e, quindi, senza tutto il necessario utile per trascorrere giorni di relax lontano da casa. Ha dovuto, quindi, acquistare capi di abbigliamento, medicine e tutto il necessario indispensabile. Sono tante le denunce di quella che doveva essere una vacanza da sogno, invece, è stata solo un incubo.