Affidamento del servizio del trasporto urbano, accolto parzialmente dal Tar il ricorso della Reali Tours contro il Comune di Patrica. La società contestava la delibera di giunta del 26 gennaio 2016 con cui si dava mandato di affidare il trasporto pubblico locale al gestore dello stesso servizio del Comune capofila dellâaggregazione al quale Patrica ha aderito e la determinazione del responsabile del servizio vigilanza dellâente recante lâaffidamento diretto del servizio alla Cialone Tour in via provvisoria fino al 30 aprile scorso. Dei due atti il Tar ha annullato solo il primo. Il secondo ricorso è stato dichiarato improcedibile, avendo perduto efficacia.
La Reali era già affidataria del servizio quando il Comune, dopo la gestione commissariale, decideva di aderire alla convenzione tra Comuni, con a capofila Ferentino (e con Morolo, Supino e Fumone), per la gestione unitaria del trasporto pubblico. Da qui la mancata proroga dellâaffidamento alla Reali con successivo affidamento diretto alla Cialone.
La «convenzione intercomunale - ha scritto il Tar - non consente in alcun modo lâaffidamento diretto del servizio di tpl, da parte dei Comuni aderenti, al gestore del servizio nel Comune capofila». Lâarticolo 1 della convenzione delega al Comune di Ferentino lo svolgimento della procedura concorsuale «non un affidamento diretto», precisa il Tar.
Che aggiunge «nel caso in esame, invece, non vi è alcuna prova che la gara (se câè stata) svolta dal Comune di Ferentino per lâaffidamento del servizio di tpl ed aggiudicata alla Cialone Tour avesse ad oggetto il territorio di tutti i Comuni, e quindi pure del Comune di Patrica».
Per il Tar è «esclusa la possibilità di estendere lâaffidamento in essere presso il Comune di Ferentino ai Comuni aderenti». Ai quali, nelle more della scadenza del termine, fissato al 2019, restano due opzioni: o proroga dellâaffidamento in essere o nuovo affidamento.
Per il Tar va condiviso il rilievo della Reali secondo cui «non si sarebbe potuto procedere con un affidamento diretto, occorrendo invece una procedura competitiva». Da qui lâannullamento della delibera di giunta impugnata con decadenza degli atti di affidamento del servizio.