Il Tar di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso, l'ennesimo, presentato da Fabrizio Pignalberi contro i risultati dell'ultima tornata elettorale per le regionali del 12 e 13 febbraio. In particolare con il ricorso si chiedeva «la correzione del risultato elettorale per la mancata e/o possibile proclamazione» di Pignalberi «alla carica di presidente della Regione Lazio o in subordine di consigliere regionale». Il verdetto segue tre pronunce simili che il Tar di Roma aveva adottato il 15 marzo. I giudici danno atto che il ricorso trae origine dal provvedimento del 24 gennaio dell'ufficio centrale circoscrizionale di Frosinone che ha disposto «l'esclusione delle liste "4 polo per l'Italia" e "Pignalberi presidente" per carenza del numero minimo di presentatori». Il tribunale, peraltro, ricorda che l'esclusione «è stata la causa scatenante di plurime iniziative processuali del Pignalberi (in tutto 14 ricorsi proposti innanzi a questo Tar, cui si aggiungono quelli proposti innanzi al Tar di Latina e, ove effettuati, gli appelli al Consiglio di Stato)».

L'esclusione delle liste ha determinato, a sua volta, l'esclusione della candidatura dello stesso Pignalberi alla presidenza da parte dell'ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Roma. Esclusione a sua volta impugnata, come rimarca il Tar, e definita «con pronunce di inammissibilità». Nel ribadire la pronuncia di «manifesta inammissibilità» di quest'ultimo ricorso, il Tar richiama le precedenti tre sentenze del 15 marzo «in forza delle quali è venuta meno la sua legittimazione ad agire nella qualitas di candidato presidente oltre che il suo interesse a promuovere ricorsi come quello in epigrafe ormai marcatamente inidonei a far riesumare la sua partecipazione alla competizione elettorale».

Il 15 marzo, infatti, il Tar scriveva che «è opportuno ribadirlo, nei ricorsi proposti avverso il provvedimento dell'Ufficio Centrale Regionale che ha escluso» Pignalberi «dalla candidatura a presidente della Regione Lazio, il ricorrente è risultato nell'un caso (sent. n. 2036 del 06.2.2023 confermata da Consiglio di Stato n. n. 1446 del 2023) soccombente mentre nell'altro (sent. n. 2652 del 14.02.23) vi ha espressamente rinunciato (facendo venir meno, per l'effetto, la sua legittimazione ad agire nella qualitas di candidato presidente oltre che il suo interesse a promuovere i ricorsi ormai marcatamente inidonei a far riesumare la sua partecipazione alla competizione elettorale)».