Sarà una corsa ad ostacoli. Sarà come percorrere una scala tortuosa tra norme, soliti bizantinismi e questioni che saranno lasciate al buonsenso per la soluzione.
Le operazioni di voto per il referendum costituzionale e per le amministrative si presentano, sotto certi punti di vista, molto complicate. Lo svolgimento del processo elettorale richiede, infatti, un attento contemperamento di due diritti costituzionalmente garantiti: il diritto di voto del singolo individuo e il diritto alla salute individuale e della intera collettività.

In questa ottica, sono state considerate le peculiarità del contesto emergenziale per garantire in sicurezza un adeguato processo elettorale per tutti i votanti, i componenti del seggio elettorale e i lavoratori coinvolti.
Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e, contemporaneamente, garantire il regolare svolgimento del procedimento elettorale, i ministri dell'Interno e della Salute hanno sottoscritto un protocollo sanitario e di sicurezza da applicare in occasione delle consultazioni referendarie e delle elettive suppletive, regionali e comunali del 20 e del 21 settembre 2020.

Con il decreto legge 14 agosto 2020, numero 103, sono state disciplinate le modalità operative che, attraverso l'individuazione di apposite misure precauzionali di prevenzione dei rischi di contagio,garantiscano la piena sicurezza dello svolgimento del procedimento elettorale e della raccolta del voto. Il decreto prevede esplicite modalità di azione e di sicurezza anche per gli elettori positivi a Covid-19 collocati in quarantena ospedaliera o domiciliare, che consentano loro di poter prendere parte attiva alle consultazioni.

Inserimento schede nell'urna
In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19 e al fine di prevenire i rischi di contagio ed assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici nel referendum popolare confermativo e nelle elezioni regionali ed amministrative, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla egli stesso nell'urna. 

I seggi
Compatibilmente con le caratteristiche strutturali degli edifici adibiti a seggi elettorali, sono previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita.
Si vuole evitare assembramenti, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, ed eventualmente creando apposite aree di attesa all'esterno dell'edificio stesso. I locali destinati al seggio devono prevedere un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve garantire, inoltre, la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.
Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.

Al momento dell'accesso nel seggio, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, il protocollo consiglia una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Voto domiciliare
La situazione più complessa si presenta per il voto delle persone ricoverate per Covid e/o in isolamento domiciliare che in Ciociaria sono 158. Il decreto legge prevede che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza. A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10º e il 5º giorno antecedente quello della votazione), l'elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti: una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso; un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14º giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.

L'ufficiale elettorale del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore: sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati; assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione ospedaliera, istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto, con reparto Covid-19, territorialmente più prossima al domicilio del medesimo.

Il Sindaco del Comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie, con almeno 100 posti-letto, che ospitano reparti Covid-19, sulla base delle richieste pervenute: pianifica ed organizza il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare; comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, entro e non oltre il 19 settembre, la sezione ospedaliera alla quale sono stati assegnati.

In considerazione del fatto che a raccogliere il voto a domicilio provvederà personale non sanitario,le circolari ministeriali richiamano l'opportunità della formazione, da parte delle autorità sanitarie territoriali, di tale personale. Allo stesso modo, evidenziano la necessità che il personale sia dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherine di tipo FFP2 o FFP3, camice/grembiule monouso, occhiali o visiera, guanti. L'elettore deve indossare una mascherina e provvedere alla igienizzazione delle mani prima di votare. Dopo la votazione, la scheda viene depositata in un'apposita busta, le matite vanno cambiate o adeguatamente disinfettate dopo ogni utilizzo.
Le indicazioni valgono anche per la raccolta del voto nei reparti Covid.