Dopo i casi di Torrice, Cassino e Alatri, risalenti a qualche settimana fa, arrivano altre cinque sentenze con le quali il Tar di Latina accoglie i ricorsi promossi da Acea Ato 5 Spa per lâannullamento delle ordinanze sindacali emesse dai sindaci dei Comuni di Cassino (due utenti), Torrice, Ceccano e San Giovanni Incarico (un utente).
"Come nelle altre sentenze - è spiegato in una nota diffusa dalla società - i giudici hanno ribadito un concetto chiave: il sindaco non può adottare unâordinanza sindacale per imporre al gestore del Servizio idrico integrato il ripristino dellâutenza privata distaccata per morosità in quanto estraneo al rapporto contrattuale che intercorre tra Acea Ato 5 Spa ed il singolo utente. Nello specifico, le sentenze ribadiscono che un intervento del sindaco (ma anche, come nel caso di Ceccano, del commissario prefettizio) significherebbe âuno sviamento di potere, che vede il Comune, estraneo al rapporto contrattuale gestore â utente, impedire al medesimo gestore di azionare i rimedi di legge tesi ad interrompere la somministrazione di acqua nei confronti di utenti non in regola con il pagamento della prevista tariffa, e ciò a prescindere dallâimputabilità di siffatto inadempimento a ragioni di ordine socialeâ e, pertanto, che âallâAutorità comunale non può essere riconosciuto un ruolo nello svolgersi del rapporto di utenza tra il soggetto gestore ed il destinatario della fornitura idricaâ.
Dallâannullamento anche di queste altre ordinanze ne consegue il diritto del gestore di provvedere al distacco dellâutenza nei casi di morosità . Confermata, insomma, ulteriormente, la legittimità dellâoperato di Acea Ato 5. Inoltre i giudici, come negli altri tre casi precedenti, hanno condannato i Comuni in questione, anche se in qualche caso non si sono costituiti in giudizio, âal pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese e degli onorari di causa, che liquida in via forfettaria in 2.000 euro più gli accessori di leggeâ.