La Corte dei Conti indaga sullâincremento delle spese per la costruzione del nuovo ospedale di Frosinone. Ma del procedimento non sarà parte lâingegnere Giuseppe Lupoi per il quale le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno pronunciato, con ordinanza, il difetto di giurisdizione. La Corte dei Conti aveva chiamato in causa in un procedimento per danno erariale, relativamente alla crescita dei costi per lâospedale, lâingegnere in qualità di responsabile della progettazione, di direttore dei lavori del raggruppamento temporaneo di professionisti, compiuto dallo studio Speri in qualità di mandataria.
La vicenda trae origine nel 1995 quando venne affidato dallâAsl lâappalto che riguardava la progettazione anche degli ospedali di Cassino e Ceccano. Lâincarico prevedeva anche la gestione o lâadeguamento dello studio di fattibilità e la direzione dei lavori. Peraltro, dieci anni dopo, il tribunale penale di Frosinone, investito della questione per turbativa dâasta (sospetto era apparso per la procura il ribasso dâasta) aveva pronunciato unâassoluzione piena per lo stesso Lupoi e la prescrizione per i coimputati, funzionari Asl e tecnici. Ora la magistratura contabile presenta il conto.
Tuttavia, Lupoi ha contestato la chiamata in causa, ritenendo che la Corte dei Conti non abbia titolo a giudicarlo. Ne è nato un regolamento di giurisdizione per verificare se la materia sia di competenza della giustizia ordinaria o della contabile. Le sezioni unite, forti anche di una serie di pronunce, hanno sciolto i dubbi. Tutto ruota sulle due funzioni rivestite da Lupi (progettista e direttore dei lavori). La giurisdizione della Corte dei Conti si esplica solo sul direttore dei lavori e non sul progettista, ma quando le due figure coincidono la questione si complica. Lo stesso procuratore generale aveva chiesto la conferma della giurisdizione contabile.
La Corte ha deciso per lâinsussistenza di tale giurisdizione perché la richiesta del procuratore contabile risulta, «per la sua genericità » non inerente alla direzione dei lavori «ma inerisce alla posizione di progettista o, comunque, là dove non la riguarda, non si correla a profili concernenti la direzione dei lavori». In sostanza non emergono responsabilità (nello specifico per la mancata individuazione di un bosco che comportò il lievitare delle spese) attinenti al ruolo di direttore dei lavori.