La verifica della funzionalità del tutor deve avvenire ogni tre mesi. Lo ha ribadito, in aderenza a una pronuncia della Corte di Cassazione, il giudice di pace di Latina che ha accolto il ricorso di una automobilista del capoluogo ciociaro multata dal tutor sulla Frosinone-mare. La donna, attraverso lâavvocato Giuseppe DellâAversano, aveva impugnato una sanzione da 270 euro comprensiva di decurtazione di tre punti sulla patente, per esser stata sorpresa nei pressi di Sonnino oltre il limite dei 90 orari.
Il tutor, che misura la velocità media e non di punta, su un tratto di poco più di un chilometro e mezzo, aveva immortalato la signora a una media di circa 110 chilometri orari. Nel verbale, redatto dalla polizia locale di Sonnino, non era stato allegato il certificato di taratura dellâapparecchio che aveva calcolato la media tenuta dallâautovettura e, inoltre, nella misura della velocità al secondo veniva fuori un risultato diverso rispetto alla media. Su questa incongruenza, di circa quattro chilometri orari, lâavvocato aveva presentato il ricorso, mettendo in dubbio la taratura del tutor.
In particolare nel ricorso, lâautomobilista contestava il fatto che il rilevatore di velocità presentava unâomologazione estesa, dalla ditta produttrice, da un altro misuratore. Il giudice di pace di Latina, Emilio Manganiello, ha accolto il ricorso e ha annullato la multa. Nelle motivazioni, pubblicate lâaltro ieri, si parte dalla declaratoria di incostituzionalità del nuovo codice della strada «nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nellâaccertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di taratura e funzionalità ».
In base a tale sentenza «la mancata allegazione nel verbale di accertamento del soggetto e della data delle verifiche di taratura e di funzionalità rendono illegittimo lâaccertamento». Le amministrazioni che gestiscono i tratti di strada ove sono posizionati tutor e autovelox «debbono sottoporre a verifiche periodiche e di taratura e di funzionalità le apparecchiature per evitare che âi fenomeni di obsolescenza e deterioramento possano pregiudicare non solo lâaffidabilità delle apparecchiature, ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di specifica rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradaleâ».
Da tutto ciò ne consegue che «le verifiche di taratura - si legge più avanti nelle motivazioni - possano avere periodicità annuale, ma quelle di funzionalità debbano essere almeno trimestrali ed effettuate da soggetti, che pur rientranti nellâampia definizione di pubblica amministrazione, siano comunque appartenenti ad una amministrazione diversa da quel- la resistente e dotati di una specifica competenza per i controlli». Irrilevante, per il giudice di pace, è il controllo di funzionamento del dispositivo effettuato dagli agenti. «Al contrario - insiste il giudice - ciò che è necessario secondo la Corte costituzionale e che manca nella specie è il control- lo o verifica di corretta funzionalità dellâapparecchiatura, cioè lâaccertamento che lo strumento non sollo funzioni, ma funzioni bene, cioè, come dice la Corte costituzionale sia preciso nella misurazione e non registri velocità in modo errato». E così il ricorso è stato accolto, con compensazione delle spese.