Dopo il proscioglimento sancito dal gup del tribunale di Frosinone hanno presentato ricorso in Cassazione sia la Procura che le parte civile. Con due distinti ricorsi, il pm Barbara Trotta, che aveva coordinato le indagini condotte dalla polizia stradale di Frosinone, e l’avvocato Calogero Nobile hanno chiesto l’annullamento del proscioglimento. Nella sua impugnazione, la procura contesta «contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione» secondo la quale non sussistono gli estremi per mandare a giudizio i nove imputati per violenza privata ed estorsione. In pratica il magistrato che ha mandato tutti assolti ha ritenuto che contro la sosta selvaggia la Asl aveva legittimamente organizzato il servizio di rimozione e che trattandosi di area privata, benché assoggettata a uso pubblico, non era necessario procedere con il verbale di accertamento delle infrazioni per apporre le ganasce o rimuovere i veicoli.
Argomentazione che la procura e la parte civile respingono in toto. Il pm ricorda che rimozione e blocco di veicoli sono sanzione accessoria alle multe che, nel caso in esame, nessuno provvedeva a contestare anche perché non ne aveva l’autorità. Gli addetti dell’Asl si limitavano a segnalare alla Sodani, la società aggiudicataria del servizio, i veicoli da rimuovere o bloccare. Per il pm le ganasce e la richiesta di pagamento di 94,38 euro configurerebbe il reato di estorsione. «L’apposizione della ganasce - scrive il pm - si traduceva solo in gratuito strumento di pressione sul proprietario del mezzo finalizzato a ottenere il pagamento». Ciò anche nel caso in cui il proprietario, nel frattempo sopraggiunto, era nelle condizioni di spostare il mezzo, pur rifiutandosi o non potendo versare i 94 euro. Per la procura, tale corrispettivo «si traduceva in una sorta di contravvenzione elevata in assenza dell’intervento dei pubblici poteri a ciò deputati». In pratica, secondo la procura, gli strumenti di pressione utilizzati per ottenere il pagamento dei trasgressori appartengono solo al potere pubblico per cui, solo una pronuncia del giudice, poteva riconoscere un eventuale ristoro per i danni subiti dall’Asl. Per il pm, essendo carente in tutto ciò la motivazione, si rende necessaria una diversa pronuncia, anche in ragione delle pronunce del Riesame e della stessa Cassazione che avevano rigettato le istanze di sequestro di carro attrezzi e ganasce. Anche il ricorso dell’avvocato Nobile si sofferma su quanto già stabilito in sede cautelare, ma soprattutto rileva che, alla base, mancava la contestazione dell’infrazione al codice della strada che non può essere contestata se non dagli organi di polizia. In totale sono 249 le parti offese, tra medici, avvocati e perfino un sindaco.