Questa volta, infatti, dopo diverse pronunce della commissione tributaria provinciale di Frosinone, favorevole ai contribuenti, la commissione regionale ha dato ragione all’Agenzia delle entrate. Lo ha fatto ritenendo valido un accertamento compiuto da uno di quei dirigenti, dichiarati decaduti dalla Corte Costituzionale, perché promossi senza concorso. Nello specifico la Consulta aveva dichiarato illegittima una norma in base alla quale era stati promossi senza concorso 767 dirigenti.
Da lì a catena si sono moltiplicate le pronunce delle commissioni tributarie provinciali, e in qualche caso anche regionali, favorevoli ai contribuenti che avevano impugnato gli accertamenti, poi dichiarati nulli, sottoscritti da funzionari che non avevano titolo a farlo in base alla pronuncia degli ermellini.
La commissione tributaria regionale del Lazio ha dato questa volta ragione all’Agenzia delle entrate. Secondo questa nuova pronuncia gli atti, ancorchè compiuti da funzionari decaduti, devono essere considerati validi perché l’Agenzia può ricorrere alla delega per incaricare i suoi funzionari. Ovvero non è illegittima la firma su atti e cartelle del funzionario di fatto. Una pronuncia che, sicuramente, avrà delle ripercussioni. Anche se, a questo punto, data la delicatezza della materia e le differenti pronunce di vari organi occorrerà attendere per sapere quale orientamento deciderà di seguire la Corte di Cassazione.
In precedenza, invece, gli atti sottoscritti dai funzionari poi decaduti a seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale erano stati considerati nulli. Peraltro su internet sono reperibili anche gli elenchi nei quali risulterebbero anche cinque dirigenti frusinati. La commissione tributaria di Frosinone, in una di queste pronunce, aveva ricordato che «nel caso in cui l’avviso di accertamento sia firmato da un funzionario delegato non appartenete alla nona qualifica funzionale (ora alla terza area), ma ad una inferiore, lo stesso può ritenersi nullo per mancanza di sottoscrizione». Anche perché grava «sull’amministrazione finanziaria l’onere di produrre la delega di firma in caso di contestazione da parte del contribuente, non essendo il solo possesso della qualifica sufficiente per abilitare il funzionario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio».