La battaglia più dura l’ha già vinta affrontando una neoplasia polmonare. Poi, visto che la vita - nonostante tutto - gli ha voluto regalare una seconda chance ha deciso di intentare causa. E l’ha vinta. A proporre ricorso, dopo che un Comitato addetto alla verifica aveva rigettatole sue richieste, è stato un sessantacinquenne di Pontecorvo, ex dipendente del Ministero dell’Economia e delle Finanze, amministrazione autonoma dei Monopoli presso l’agenzia di Pontecorvo.

L’uomo, che dal 1977 al dicembre del 2003 svolse mansioni di operaio specializzato, nell’agosto dello stesso anno scoprì di dover affrontare una delle battaglie più difficili: misurarsi con una malattia che difficilmente perdona. Prima la diagnosi di una neoplasia polmonare, poi il successivo intervento chirurgico e cicli di chemioterapia. In data 2 dicembre2003 il ricorrente propose domanda al Ministero dell’Economia e delle Finanze per il riconoscimento della dipendenza «della infermità riportata da causa di servizio per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo». Il 1° gennaio del 2014 veniva collocato a riposo.

L’iter giudiziario

L’iter giudiziario per vedersi riconosciuta la causa di servizio non è stato affatto facile. Alla domanda del 2003 al Ministero dell’Economia e delle Finanze perla concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo ne faceva seguito il rigetto del Comitato di verifica preposto per le cause di servizio dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che «escludeva la riconducibilità della detta patologia al servizio prestato a Pontecorvo».

In conseguenza di tale diniego, l’operaio presentava ricorso anche al Tribunale di Cassino, sezione Lavoro, affinché il giudice accertasse «l’esistenza del nesso di causalità tra la malattia sofferta e l’attività lavorativa e, pertanto, ordinasse al Ministero dell’Economia e Finanze di liquidare in favore dello stesso l’equo indennizzo nella misura di legge ed ogni altra spettanza consequenziale a detto riconoscimento a decorrere dalla cessazione del rapporto». Ma la battaglia era ancora lunga.

La decisione

Costituitasi in giudizio con memoria del 31 marzo 2016 l’Inps ha concluso per il rigetto del ricorso, specificando che «la prima domanda di pensione di privilegio ricevuta dall’Istituto è quella del 26 luglio 2011, per la quale peraltro è stata avviata l’istruttoria procedimentale, mentre non conosce di domande presentate in precedenza dalla cessazione del servizio». L’Amministrazione dell’Economia ha sottolineato che «per quanto concerne la richiesta di pensione privilegiata, essendo stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio per l’infermità ed essendo stato giudicato non idoneo al servizio alla data di collocamento a riposo, la pensione privilegiata potrebbe essere concessa qualora il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione medica fosse riferito ad inidoneità assoluta e permanente».

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio (giudice unico per le pensioni) valutato ogni aspetto ha «riconosciuto il diritto del ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato di V categoria tabella A, con decorrenza dal 1 gennaio 2004, data di cessazione dal servizio oltre agli interessi legali ed all’eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria».