Fatta la multa, fatto il danno? Non è detto. Premesso che il rispetto del Codice della Strada è doveroso, esistono dei vizi di forma e di sostanza che trasformano la multa ricevuta in carta straccia. Cioè, si legge su 'laleggepertutti.it, in un atto che è possibile contestare senza pagare nulla. Insomma, non sempre il vigile ha ragione.
I vizi di forma
Quelli più comuni sono lâassenza di dati essenziali per fare la contravvenzione e la notifica tardiva della multa. Nel primo caso, la legge prevede che il verbale di accertamento della multa riporti il giorno, lâora e il posto in cui è stata commessa lâinfrazione, le generalità del conducente la sua residenza ed, eventualmente, il nome del proprietario del veicolo. Non solo: sul verbale ci devono essere scritti anche gli estremi della patente del conducente, il tipo di veicolo e la targa, chi è lâagente che ha fatto la contravvenzione, e come e in quali circostanze è stata commessa lâinfrazione. Altro vizio di forma è quello della notifica in ritardo della multa. La contravvenzione deve essere comunicata entro 90 giorni dalla data dellâinfrazione.
Anche per fare una multa, oltre alla forma ci vuole la sostanza. E in alcuni casi, la mancanza di questâultima può essere un motivo per contestare la multa senza pagare. Nel caso dellâautovelox, è importante tornare 'sul luogo del reato' per verificare se è regolarmente tarato oppure no. Affinché la contravvenzione sia regolare, la taratura dellâautovelox deve essere fatta periodicamente e documentata dallâamministrazione che gestisce il segnalatore di velocità . Nel caso si volesse presentare ricorso, però, conviene chiedere allâautorità competente la documentazione che attesti la regolare taratura dellâautovelox. Se così non fosse, la multa è nulla e non si deve pagare. Inoltre, Cassazione e tribunali hanno stabilito a suon di sentenze alcuni casi in cui le multe rilevate dallâautovelox sono nulle. Ad esempio, quando lâeccesso di velocità è motivato da uno stato di necessità del conducente o quando manca il doppio segnale della presenza dellâautovelox nelle strade a due corsie.
Restiamo in città , dove spesso si lascia la macchina sulle strisce blu, si paga il ticket del parcheggio ma si ritorna a prendere lâauto quando il termine orario è stato superato. Insomma, pago per unâora ma parcheggio per unâora e mezza. In questo caso, la contravvenzione potrebbe essere annullata se non câè una delibera comunale in materia che legittimi questo tipo di multa. Questo perché lasciare la macchina nelle strisce blu per un tempo superiore a quello pagato non rappresenta una violazione del codice della strada. Tuttâal più si dovrà rispondere di inadempimento nei confronti del gestore del parcheggio. Si dovrà pagare, dunque, la differenza, ma non una multa. Sempre che, come detto, il Comune non abbia stabilito il contrario con unâapposita delibera. Altri vizi di sostanza contestabili per non pagare una multa possono riguardare le contravvenzioni su auto la cui targa non è leggibile sulla foto dellâautovelox o la segnaletica stradale assente, posta su un solo lato o non leggibile.
Come fare ricorso
Il ricorso per non pagare una multa va presentato al Prefetto o alla Polizia municipale entro 60 giorni dalla data in cui è stata notificata la multa. La domanda va presentata di persona o tramite raccomandata a/r. Eâ necessario specificare le generalità del conducente, i dati della vettura e del verbale, i motivi della contestazione e quelli per cui si chiede la sospensione della sanzione.
Se il Prefetto ritiene che il conducente ha ragione, annulla la contravvenzione e non si paga la multa. Se, invece, decide che la contestazione è giusta, emette unâordinanza di pagamento (almeno il doppio della prima sanzione più le spese legali).
Se il conducente insiste nellâavere ragione si può rivolgere entro 30 giorni al Giudice di Pace competente rispetto al luogo in cui è stata commessa la presunta infrazione (pagando un contributo unificato in base allâammontare della multa). Questo passaggio è possibile anche prima di ricorrere al Prefetto (www.adnkronos.it)