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Frosinone

Monti Lepini, altro ricorso

La Delta Lavori trascina in Cassazione il Comune anche sul secondo contenzioso per l’intervento

Monti Lepini, altro ricorso

Anche il secondo contenzioso tra Delta Lavori e Comune di Frosinone sulla Monti Lepini arriva in Cassazione. E il Comune, a sua volta, propone un controricorso. Così com’era accaduto per la prima sentenza della Corte d’appello, l’impresa sorana che si era aggiudicata la gara per l’adeguamento della Monti Lepini ha deciso di impugnare il provvedimento pubblicato lo scontro novembre dalla Corte d’appello di Roma, sezione specializzata in materia di impresa.

La Corte ha ritenuto fuori termine alcune riserve della Delta Lavori per l’anomalo andamento dell’appalto, ma al tempo stesso ha riconosciuto all’impresa opere «extra contratto a seguito dell’intervenuta risoluzione dell’appalto» per un ammontare di 811.287,65 oltre interessi da ottobre 2020. Somma che il Comune dovrà versare alla ditta al posto dell’importo di 1.575.194,61 stabilito con la sentenza di primo grado. La Corte ha condannato il Comune alle spese legali in favore della Delta Lavori per un ammontare di oltre 55.000 euro tra primo e secondo grado di giudizio, di 7.000 euro alla Regione Lazio più altri 28.000 euro tra progettisti e assicurazioni.

Nella prima sentenza d’appello, invece, pubblicata a ottobre, alla Delta Lavori erano stati riconosciuti 887.322 euro (al posto di 2.278.055 euro decisi in primo grado) per opere eseguite e non saldate. Somme che il Comune stava saldando con riconoscimento di debiti fuori bilancio.

Una volta notificato il nuovo ricorso della Delta Lavori, il Comune di Frosinone, con delibera di giunta comunale, ha deciso di confermare l’incarico, affidato lo scorso settembre, all’avvocato Giorgio Altieri. Una scelta dovuta anche al fatto che «nell’organico dell’ente vi è un solo avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori».
Visto l’atto, il Comune ha deciso di proporre «controricorso, al fine di confermare nei confronti di Delta Lavori l’esito comunque favorevole per l’ente della sentenza di appello, come da parere espresso dal dirigente del settore lavori pubblici ingegner Ivano Petrilli».

Il compenso previsto per la difesa del’ente in Cassazione è stato stabilito in totale in 16.231,12 euro. La causa era stata avviata nel 2013 dalla Delta Lavori, assistita dagli avvocati Antonio Radice e Nicola Marcone, con richiesta di risarcimento al Comune di Frosinone, difeso dagli avvocati Giorgio Altieri e Paolo Tagliaferri, per riserve risarcitorie e per corrispettivi liquidati e non erogati per lavori aggiuntivi. Il Comune dal canto suo, contestando le pretese, attribuiva al ritardo della Regione Lazio i mancati pagamenti nonché il rallentamento e le criticità dei lavori a inadempimenti di progettista e direzione dei lavori. Da qui la chiamata in causa della Regione e delle società di progettazione.

Il Comune aveva eccepito la nullità del contratto di appalto per mancata copertura finanziaria, ma la Corte d’appello ha giudicato infondata la pretesa. Per i giudici un dato resta fermo: «lo stanziamento era comunque stato previsto e l’importo in eccesso (secondo stralcio) non era stato contrattualizzato per cui il Comune non aveva assunto alcun impegno di spesa».
Per le riserve 1 e 2 avanzate dall’impresa, la Corte sostiene che non è stata quantificata la richiesta, per cui «si tratta di riserva inammissibile». La questione riguarda le sospensioni dei lavori, la ripresa parziale degli stessi, le consegne parziali delle aree nonché lo scontro sul sottopasso di Madonna della Neve non più realizzato. Anche in occasione della seconda parziale consegna (settembre 2011) «non è stata apposta alcuna riserva», mentre per terza e quarta consegna «per omessa quantificazione» la riserva «è da ritenersi inammissibile». Sui maggiori oneri per i danni provocati dall’eccezionale ondata di maltempo del febbraio 2012, i magistrati osservano che «la riserva è tardiva e sul punto la sentenza deve essere riformata». Infondata la riserva sull’aumento dei costi, sulla base dell’indice Istat, per effetto dello slittamento temporale dei lavori.

Il Comune contestava poi la sentenza di primo grado laddove ha respinto la domanda di manleva nei confronti della Regione, a titolo di garanzia. Ma, per la Corte l’istanza è infondata perché «il comportamento della Regione Lazio è stato del tutto in linea con le disposizioni di legge». Infondata anche la richiesta dell’ente di risarcimento nei confronti delle società di progettazione: «si è al di fuori della responsabilità extracontrattuale».

Dichiarato poi l’accoglimento parziale dell’appello della Delta Lavori. Il Ctu al tribunale di primo grado aveva rappresentato l’esecuzione di «lavori non contabilizzati» per 997.200,44 euro per manutenzione straordinaria, innovazione e lavori non previsti. Con una perizia di variante, l’impresa aveva chiesto al Comune 1,3 milioni. Nelle more del giudizio di primo grado, era giunta la risoluzione del contratto da parte del Comune. Pertanto, per la Corte vanno applicate le norme «che regolamentano la quantificazione delle opere comunque eseguite». Tra l’altro il Comune aveva riconosciuto e quantificato «il valore dei lavori», effettuati dalla Delta, nonché collaudato opere «anche se non preventivamente autorizzate, nonché contabilizzate e deliberate in quanto ritenute ammissibili e rientranti “all’interno delle voci di spesa dell’investimento approvate e previste per i lavori”».

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