Spazio satira
Frosinone
14.01.2025 - 10:13
La scuola media “Luigi Pietrobono” di via Puccini a Frosinone
È stata fissata all’11 marzo l’udienza, davanti alla seconda sezione del Tar di Latina, nella quale si discuterà il ricorso (con rito abbreviato) promosso dal fallimento Mancini contro la delibera di Consiglio comunale avente ad oggetto la procedura di acquisizione sanante del terreno su cui è stata costruita la scuola media “Pietrobono”. Il Comune di Frosinone sarà rappresentato dall’avvocato Francesco Armenante. Il professionista, che percepirà dall’ente 13.040,15 euro comprensivi delle varie voci di oneri accessori, è stato scelto dalla giunta Mastrangeli, non avvalendosi, quindi, dell’ufficio di avvocatura interna, «stante l’elevato carico di lavoro al momento gravante sugli avvocati interni anche in considerazione della complessità della questione sottesa al giudizio, onde appare necessario procedere al conferimento di incarico legale esterno» e «vista la comprovata competenza di detto professionista, la sua approfondita conoscenza del procedimento amministrativo in questione in ragione del pregresso incarico dal medesimo svolto e la soddisfazione dell’Ente per l’attività dallo stesso svolta». Il fallimento contesta anche il quantum disposto dall’ente di via del Plebiscito, circa 120.000 euro, per ristorare i creditori del fallimento. L’affare si complica, quindi.
In ogni caso, le parti, in attesa del giudizio al Tar, nel prossimo febbraio, dovranno rivedersi dal giudice dell’esecuzione del tribunale di Frosinone, Simona Di Nicola, davanti al quale si sta svolgendo la procedura di esecuzione immobiliare, promossa dal fallimento Mancini, con la quale sono stati pignorati immobili appartenenti al Comune di Frosinone tra cui, appunto, la scuola.
All’esito dell’udienza di ottobre scorso, infatti, la procedura esecutiva era stata sostanzialmente congelata, nell’attesa che il Comune portasse a compimento la procedura di acquisizione sanante con la quale, in buona sostanza, l’ente vuole rientrare in possesso dell’immobile di via Puccini. Uno scenario, quello che era maturato, gradito al Comune: «All’udienza, il Comune di Frosinone - si leggeva in una nota ufficiale - mediante l’avvocato dell’ente Marina Giannetti, ha rappresentato l’avvenuta adozione da parte dell’Amministrazione del provvedimento di acquisizione sanante del fondo su cui insiste l’edificio scolastico. Il Tribunale di Frosinone ha rinviato, quindi, al 19 febbraio 2025 la presa d’atto della definitiva acquisizione all’esito pagamento delle indennità di esproprio che avverrà nei termini e modi di legge nei confronti dell’avente diritto».
«Questo step - aveva dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli - testimonia la bontà dell’impegno portato avanti da parte dell’amministrazione per il futuro dei nostri giovani e per la continuità del servizio educativo, essenziale per il benessere e la crescita della nostra città». «Gli atti posti in essere all’Amministrazione - avevano dichiarato gli assessori Angelo Retrosi e Valentina Sementilli, rispettivamente al patrimonio e all’istruzione - hanno pertanto salvaguardato l’utilizzazione dell’edificio pubblico per le attività scolastiche che vi si svolgono e che rivestono primaria importanza per le studentesse e gli studenti, per le loro famiglie, per il personale docente e non docente e per l’intera collettività».
Ora, torna la spada di Damocle dell’emissione di un provvedimento di sgombero dell’immobile con trasloco forzato da parte di alunni e insegnanti. Tutto si gioca sul lieto fine della procedura di acquisizione sanante, una procedura espropriativa “eccezionale” che rappresenta, a determinate condizioni, la soluzione legale per l’amministrazione che abbia realizzato un’opera pubblica su un terreno di proprietà privata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o di dichiarazione della pubblica utilità, per acquisire il bene immobile al proprio patrimonio indisponibile, corrispondendo al proprietario un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, nella misura stabilita dalla legge. L’acquisizione, quindi, di un bene utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico persegue la finalità di regolarizzare le conseguenze di procedure ablatorie illegittime o di comportamenti illeciti della pubblica amministrazione in ambito espropriativo. Il punto, tuttavia, è abbastanza controverso, dal momento che, di recente, la giurisprudenza di Cassazione ha assunto un orientamento diverso, fissando dei paletti ben precisi, soprattutto dal punto di vista temporale, sui poteri d’azione della pubblica amministrazione.
Sotto questo punto di vista, l’ente ritiene che l’area su cui è costruita la scuola risulti, allo stato attuale, irreversibilmente trasformata e adibita ad attività di pubblico interesse, onde ne è oggettivamente impossibile la restituzione, così come parimenti risulterebbe inammissibile ed oltremodo onerosa una riduzione in pristino della stessa. Risultano, quindi, secondo il Comune, preminenti gli interessi pubblici sottesi alla sua definita acquisizione al patrimonio comunale e, inoltre, ci sarebbe l’assenza di un apprezzabile pregiudizio in capo al proprietario catastale, comprovata anche dalla circostanza secondo cui l’unica azione intrapresa in sede giudiziaria ha riguardato il pagamento dell’indennizzo, non essendosi adoperato per la restituzione del bene o per la restituzione nello status quo ante. Per questo, allo scopo, sono stati messi a disposizione 116.468,37 euro per indennizzare la curatela. Tra l’altro la decisione è passata anche per il Consiglio comunale che ha votato a favore della procedura e dell’indennizzo. Ora la parola, però, passa al Tar.
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