Trentasei anni per avere giustizia. Tanti ce ne sono voluti per arrivare fino alla pronuncia finale della Corte di Cassazione per i familiari di un uomo deceduto, per un incidente stradale, avvenuto nel 1980. La giustizia, si sa, ha i suoi tempi. Per cui bisogna animarsi di santa pazienza, soprattutto quando, dopo il processo penale, si deve intraprendere anche un’azione risarcitoria in sede civile.

Ma, è lecito pensare, che mai i protagonisti di questa storia, con tanto di intervento delle autorità consolari di Caracas, avrebbero immaginato di dover attendere tanto tempo. La sentenza della Corte di Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso proposto dal Consorzio per l’area di sviluppo industriale della provincia di Frosinone.

L’Asi aveva impugnato la pronuncia della Corte d’appello di Roma, del 2012, che aveva ribaltato la decisione di primo grado favorevole al consorzio. Con l’originario ricorso, la moglie e le figlie di Gaetano Centofanti, deceduto il 28 agosto 1980, chiedevano il risarcimento danni al consorzio (all’epoca presieduto dal ceccanese Francesco Battista, nel frattempo deceduto e i cui eredi sono dovuti intervenire anch’essi nella causa) in quanto proprietario della strada.

Il ricorso dell’Asi contro la condanna a risarcire i danni è stato ritenuto inammissibile dalla Cassazione. Il consorzio, in pratica, lamentava una violazione di legge nella pronuncia d’appello. L’Asi faceva riferimento anche al rapporto della polizia stradale dal quale si evidenzia che “il consorzio aveva provveduto ampiamente, con segnaletica sia orizzontale che verticale, a segnalare la pericolosità della curva e imporre un bassissimo limite di velocità (30 km orari).

Cos’altro avrebbe dovuto fare?». Il consorzio contava anche sulle risultanze delle consulenze tecniche d’ufficio redatte nel procedimento penale e lamentava che il giudice d’appello non aveva valutato correttamente la sentenza penale rispetto ai terzi che non ne furono parte.

Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile con conseguente condanna a rifondere alle parti vincitrici le spese processuali, liquidate in 12.200 euro. E queste ultime potranno quindi finalmente contare sul risarcimento danni.