Una bolletta da 1.676 euro. Da far venire il mal di testa. Eppure, una utente del servizio idrico ha deciso di impugnare la bolletta per i consumi a conguaglio dal 2007 al 31/10/2013 davanti al giudice di pace. Nel ricorso, presentato dallâavvocato Roberto De Guidi, contro lâAcea Ato5sene chiedeva lâannullamento.
Il giudice Caterina Urso ha specificato che gli enti di «gestione del servizio per la distribuzione dellâacqua potabile non possono determinare il canone, avente natura di corrispettivo reso, sulla base dei consumi presuntivi in quanto possono richiedere il pagamento solo per lâacqua effettivamente erogata; lâutente è tenuto a corrispondere, nel caso della lettura del contatore, solo il consumo effettivo, pertanto il fruitore in assenza di unâesplicita accettazione, come nel caso, non è tenuto a corrispondere un pagamento fondato sul âcalcolo presuntoâ, ma solo sullâeffettivo consumo».
Per il giudice lâAcea Ato5 «aveva lâonere di dimostrare di aver calcolato il corrispettivo addebitato sulla base dellâeffettivo consumo rilevato». Non basta chiedere lâimporto âsalvo conguaglioâ stante lâobbligo di effettuare due letture effettive lâanno delle quali «lâAcea non ha fornito prova». Per tali motivi il giudice ha dichiarato non dovute le somme richieste.