L'unico a evitare la condanna dei quattro imputati è stato Franco Castagnacci. Per la Corte d'assise non è «dimostrato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Franco Castagnacci abbia materialmente concorso nel reato». Non può essere condannato nemmeno per concorso morale. Nè per l'incitamento con quelle parole "accide, accide", confermate da un'unica teste e difficilmente udibili dagli altri coimputati né per aver trattenuto l'amico di Emanuele, Gianmarco Ceccani. Non è detto sostiene la Corte che un suo intervento avrebbe impedito l'evento finale.
Castagnacci, peraltro, è l'unico libero, mentre Mario Castagnacci è l'unico ancora in carcere (anche il Riesame ha respinto i domiciliari, concessi a Paolo Palmisani e Michel Fortuna). Il processo è destinato a proseguire in appello. Scontati i ricorsi della procura, della parte civile (avvocato Enrico Pavia) e dei difensori dei condannati (avvocati Christian Alviani, Bruno Giosuè Naso, Angelo Bucci e Massimiliano Carbone).
Soddisfatta Marilena Colagiacomo, avvocato di Franco Castagnacci che dice: «La mia azione è valsa a convincere il giudice che Franco Castagnacci non ha avuto alcun intento aggressivo nei confronti di Emanuele e mai lo ha percosso o aggredito, anzi, in alcuni momenti ha perfino tentato di placare gli animi. Il giudice si è convinto che Franco ha bloccato Gianmarco, l'amico di Emanuele, per motivi che nulla avevano a che vedere con l'intento di far aggredire Emanuele».
L'attesa era tanta. Il 26 luglio la fine del processo per l'omicidio di Emanuele Morganti era stata accolta tra le critiche, culminate all'esterno del palazzo di giustizia con una forte contestazione all'indirizzo degli avvocati delle difese. Troppo facile ai più era stata l'equazione morte di un ragazzo di vent'anni con i sedici anni che la Corte d'assise di Frosinone aveva inflitto a tre dei quattro imputati. Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci, con Franco Castagnacci assolto. Ma il processo si sa ha una sua ritualità e la necessità di rispettare il codice. Ecco perché c'era attesa su come la Corte avrebbe motivato la scelta di non assecondare le richiesta della procura di condanne per omicidio volontario, derubricando le accuse in omicidio preterintenzionale.
Ed il cuore delle 144 pagine con le quali la Corte d'assise (presidente Giuseppe Farinella, giudice a latere ed estensore Silvia Fonte Basso) sta proprio laddove è stata motivata l'esclusione della configurabilità dell'omicidio volontario. Per prima cosa la Corte ha escluso la rissa, «come sostenuto dalle difese nelle loro conclusioni». Quindi «allo stesso modo si legge nella sentenza l'istruttoria dibattimentale e la ricostruzione della dinamica degli eventi, porta a non condividere la qualificazione giuridica dei fatti come omicidio volontario, sostenuta dalla pubblica accusa». Questo perché: «non è stata utilizzata alcuna arma per colpire Emanuele»; la vittima «è stata attinta anche in punti vitali (al capo, alla nuca), a più riprese, ma non con corpi contundenti; l'azione criminosa si è svolta in un lasso di tempo assai ridotto».
Inoltre per la Corte «non è emerso in maniera univoca, se, anche quando Emanuele ormai era a terra, sia stato ancora e ripetutamente colpito» a dimostrazione della volontà di uccidere; «o se, invece,gli imputati sisiano fermati, vedendolo immobile a terra, limitandosi ad inveire». Inoltre «la morte di Emanuele è stata,con ragionevole certezza, la conseguenza dell'impatto con il capo contro il montante dell'automobile Skoda blu». I giudici ricordano come, dopo l'aggressione a Emanuele, gli imputati abbiano proseguito altrove la serata «perché nessuno di loro ha avuto la consapevolezza della gravità della situazione».
E dunque «se da una parte depone negativamente sull'assente capacità di valutazione degli eventi e sulla personalità dei protagonisti» al contempo, ciò «rappresenta un ulteriore indice della inesistente volontà omicidiaria». La Corte d'assise aderisce a un recente indirizzo giurisprudenziale, per motivare l'omicidio preterintenzionale «secondo cui, assorbendo l'art.
43 c.p. la prevedibilità dell'evento più grave, in parametri di negligenza, imprudenza o imperizia, men che di inosservanza di norme, sono assolutamente irrilevanti». Cioè: «Nell'omicidio preterintenzionale, invece, l'evento mortale non è voluto da nessuno dei concorrenti, mentre tutti vogliono le lesioni o come nel caso in esame le percosse».
Da questo punto di vista, per la Corte «può dirsi provata, oltre ogni ragionevole dubbio, l'esistenza di una condotta degli imputati Michel Fortuna, Paolo Palmisani e Mario Castagnacci diretta a commettere il delitto di percosse e di lesioni».
Quanto a Mario Castagnacci per la Corte risulta provato che Mario sia stato visto colpire Emanuele «davanti al Mirò appena Emanuele era stato condotto fuori dal locale»; «vicino alla fontana...con più schiaffi»; «quando Emanuele scappava verso la parte alta della piazza, Mario veniva visto inseguire la vittima insieme a Michel e Paolo e colpirlo con calci e pugni da dietro»; «veniva visto colpire Emanuele in alto nella piazza, in prossimità del chiostro di San Francesco».
Infine, «Mario aveva spinto Emanuele contro la porta, colpendolo ripetutamente con schiaffi e pugni, poco prima che Emanuele andasse a collidere con l'autovettura». Quanto a Palmisani «veniva visto colpire con uno schiaffo Emanuele vicino alla fontana»; «veniva, inoltre, visto colpire Emanuele con un forte schiaffo alla nuca quando la vittima gli era passata davantila secondavolta chesaliva verso l'alto della piazza dopo aver recuperato la fidanzata»; «veniva visto, ancora, avventarsi su Emanuele nella parte alta della piazza colpendolo con schiaffi e pugni insieme a Michel e Mario ... e poi vicino alla porta del chiostro di San Francesco»; «vicino al giudice di pace dove Emanuele è caduto»; «veniva visto accanto al corpo di Emanuele riverso a terra».
Quanto a Michel «veniva visto, insieme a Mario e Paolo, inseguire Emanuele quando questi scappava dalla fontana verso la parte alta della piazza e colpire Emanuele con calci»; «veniva visto picchiare e avventarsi su Emanuele quando questi saliva per la seconda volta nella parte alta della piazza, poco dopo essere stato colpito da Paolo»; «veniva visto colpire Emanuele con pugni nella fase finale»; «veniva visto accanto al corpo di Emanuele» a terra; «una volta che si allontanava...
si lamentava del dolore allamano per i pugni dati». Per la Corte si è andati oltre «le semplici percosse improduttive in sè di eventi lesivi diretti.
Può ritenersi dimostrato che...sia stato commesso anche il reato di lesioni personali e che tali lesioni siano da ricondursi alla condotta degli imputati». E anche le lesioni minori «hanno rilievo per la ricostruzione dei fatti». La Corte ricorda che «pugni e schiaffi, in particolare alla nuca, ed il pugno finale sferrato da dietro...sono cronologicamente seguiti alla caduta in avanti di Emanuele, improvvisa a peso morto, con l'impatto» sul montante della Skoda. Quindi rileva la condotta degli imputati «in un medesimo contesto spazio-temporale, con una conseguente reciproca consapevolezza degli apporti lesivi altrui che hanno portato ad un progressivo indebolimento della vittima, resa alla fine quasi inerme rispetto agli ultimi colpi inferti (senza che rilevi, dunque, a tal fine, chi ne sia stato il portatore)».
di: Raffaele Calcabrina