Cambia tutto nelle imposte locali. Oltre alla cosiddetta tassa unica che unifica Imu e Tasi, la grande novità riguarda la riscossione dei tributi e il recupero delle tasse, tariffe e imposte evase e non pagate. Tempi più duri, dunque, per i morosi, visto che l'iter si accorcia notevolmente a favore degli enti pubblici che potranno così ottenere più velocemente i loro crediti. In sostanza non sarà più inviata la cartella esattoriale o l'ingiunzione, poiché tutto sarà "contenuto" nell'avviso di accertamento esecutivo inviato al contribuente.

Dal 1º gennaio scorso, infatti, anche gli enti locali come Comuni, Città Metropolitane, Comunità Montane e Unioni di Comuni potranno adottare l'accertamento esecutivo, un'azione che permetterà di ridurre i tempi di riscossione delle imposte non pagate. Lo strumento dell'accertamento esecutivo è già da tempo utilizzato per le imposte statali. Una leva che permette di procedere, decorso un certo periodo di tempo dalla notifica dell'accertamento stesso, all'esecuzione coatta dello stesso.

Ad essere più tecnici, consente di notificare un atto di accertamento con i requisiti di titolo esecutivo. L'amministrazione finanziaria, in questo modo, non dove ricorrere alla successiva cartella di pagamento o all'ingiunzione. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto legge 78/2010, gli avvisi devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagare le somme indicate o, nel caso in cui si decida di ricorrere in commissione tributaria, di un terzo di esse.

I termini dell'accertamento
Gli avvisi di accertamento devono obbligatoriamente riportare l'avvertimento che la riscossione sarà affidata agli agenti della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni. Qualora il contribuente abbia proposto ricorso, l'esecuzione forzata viene sospesa per un periodo di 180 giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione dell'atto, senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento.

Con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore, questa sospensione di 180 giorni viene meno. La Commissione ha previsto la riduzione del termine a 120 giorni, nel caso in cui il riscossore coincida con il soggetto che ha emesso l'accertamento. Infine, nel caso in cui vi sia un fondato timore circa la possibilità di riscuotere le somme dovute, l'amministrazione finanziaria potrebbe procedere con l'immediata aggressione del patrimonio del debitore.

Dilazione del pagamento
Da segnalare il fatto che la normativa in questione prevede la possibilità di dilazionare il pagamento fino a 72 rate mensili. Questo beneficio potrebbe automaticamente decadere se, nell'arco di sei mesi, non vengono pagate due mensilità, anche non consecutive. In tal caso, l'ente procederà alla riscossione in un'unica soluzione dell'importo residuo. Per somme inferiori a 10 euro l'accertamento non è esecutivo.

Il debito tuttavia rimane e può cumularsi con debiti maturati successivamente, sino a quando, superata tale soglia, non potrà essere riportato in un accertamento esecutivo. I Comuni dovranno adeguare i format degli atti di accertamento e dovranno inoltre mettere a punto le procedure di trasmissione del carico al soggetto incaricato della riscossione.

Sul punto, è prevista l'adozione di un decreto delle Finanze, in attesa del quale tuttavia gli enti potranno comunque provvedere autonomamente. Inoltre, poiché l'incaricato potrebbe essere un soggetto in house oppure una società iscritta all'albo dei soggetti abilitati, nell'atto dovranno essere forniti i relativi dati identificativi.