Comuni e Province in allarme per un imminente decreto ministeriale che vieterebbe le postazioni fisse sulle strade extraurbane principali adibite al controllo della velocità dei veicoli in transito. Se già, come riporta il portale "La Legge per tutti", le attuali regole vietano l'installazione di autovelox automatici nei centri urbani senza che vi sia la pattuglia a intimare lo stop immediato al trasgressore, con l'imminente riforma le autorità dovranno rispettare ulteriori paletti.

In particolare, la polizia locale non potrà più elevare multe per eccesso di velocità sulle superstrade; inoltre, non potranno essere autorizzate postazioni fisse sulle strade extraurbane secondarie diverse da quelle comunali. Per evitare che, sulla stessa strada, l'automobilista incappi in più autovelox (come spesso succede quando si passa da un Comune ad un altro), la predisposizione degli apparecchi di controllo elettronico della velocità non potrà essere selvaggia, ma dovrà avvenire a seguito di una pianificazione concertata dei controlli dei diversi organi di polizia stradale.

Queste sono le principali misure contenute nella bozza di direttiva all'esame del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del ministero dell'Interno. Le nuove regole sull'autovelox mirano, quindi, a ottimizzare l'accertamento delle infrazioni senza, però, pesare sulle tasche degli utenti della strada. Viene ribadito il divieto di postazioni fisse di misurazione della velocità sulle strade urbane di quartiere e sulle strade locali urbane o extraurbane. La bozza prende in considerazione anche gli scout-speed, ossia gli autovelox in movimento perché installati sulle auto della polizia (e quindi invisibili agli automobilisti).

Sul punto, si è già creato un dibattito in giurisprudenza, se sia necessaria o meno la segnaletica preventiva con l'avviso. Una circolare ministeriale esonera la polizia dalla comunicazione, ma i giudici di pace l'hanno ritenuta obbligatoria perché prevista dal codice della strada (che è fonte del diritto che prevale sugli atti amministrativi). Ora, le nuove regole prevedono la necessità di sistemi di comunicazione a messaggio variabile, in grado di assolvere alla funzione di segnalamento della presenza dei dispositivi di controllo della velocità con i vincoli di distanza previsti in relazione all'ambito extraurbano o urbano. L'unica autorità autorizzata a usare gli autovelox sulle autostrade con postazioni mobili o fisse sarà la polizia stradale della polizia di Stato.

I carabinieri, invece, potranno fare gli accertamenti sulle strade extraurbane principali. Verrà quindi soppressa la facoltà per la polizia locale di eseguire controlli della velocità sulle superstrade. La polizia municipale non potrà collocare dispositivi fissi sulle strade extraurbane secondarie provinciali, regionali e statali, cioè non di proprietà dei comuni.
Approvata la direttiva, i Comuni saranno quindi obbligati a rimuovere gli autovelox sulle superstrade e sulle strade extraurbane secondarie  non comunali. Resta,invece, la competenza per la polizia locale di fare le multe sulle strade urbane di scorrimento, locali o di quartiere.

Le postazioni mobili di autovelox, quelle cioè con la polizia accanto, non avranno limiti neanche in città, a condizione che vi sia una distanza minima di 10 km tra le postazioni.
Il posizionamento deve avvenire su tratti di strada regolari dal punto di vista del tracciato plano-altimetrico, evitando, per esempio, i brevi tratti di forte pendenza (in discesa), che possono generare limitati e non intenzionali eccessi di velocità. Invece, le postazioni fisse di autovelox potranno trovarsi su autostrade e su superstrade. Così com'è ora, sarà obbligatorio il previo provvedimento di autorizzazione del Prefetto sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento. La distanza minima tra due diversi dispositivi di rilevamento della velocità puntuale deve essere pari a 4 km sulle autostrade, 3 km sulle strade extraurbane principali e 1 km sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento; invece, per il rilevamento della velocità media tali distanze minime scendono a 3 km sulle autostrade, 2 km sulle strade extraurbane principali, 1 km sulle strade extraurbane secondarie e 500 m sulle strade urbane di scorrimento.

L'eventualità sta turbando i sonni degli amministratori locali, tant'è che in tanti stanno cercando di sventare questa manovra, giacché il provvedimento avrebbe dovuto occuparsi soltanto della ripartizione dei proventi ottemperando alla legge 120/2010 (art. 25, comma 2, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 142 del Codice della strada) che aveva imposto l'obbligo di devolverne il 50% all'ente proprietario della strada. Tale disposizione, invece, è stata posticipata a causa delle resistenze manifestate dai Comuni preoccupati per la tenuta dei bilanci. Si attende ora il vaglio della Conferenza Stato Città, che esaminerà il decreto. Qualora l'accordo non si trovi, sarà aperta la strada al contenzioso su due questioni: viene tolta per decreto ministeriale alle polizie locali la possibilità di controllare la velocità in una parte del loro ambito territoriale, nonostante l'articolo 12 del Codice e le interpretazioni che ne ha dato la Cassazione consentano loro piena operatività (escluse solo le autostrade); alcuni organi di polizia locale hanno oggi in uso anche sistemi di controllo della velocità media (Tutor e simili). Se pure fossero installati su strade riconosciute di propria competenza anche dalla bozza del nuovo Dm, dovrebbero smontarli ugualmente perché il testo esclude la possibilità di impiegarli su tratti nei quali ci siano «intersezioni» (incroci con altre strade, molto frequenti sulla viabilità ordinaria).