«Perché il fatto non sussiste». È la formula di assoluzione di tutti gli imputati del processo per la mancata rendicontazione delle spese dell'Agenzia provinciale Frosinone Formazione. Assolti l'ex direttore dell'agenzia Federico Sisti, gli ex dirigenti provinciali alla formazione Giuseppe Caruso ed il successore Elvio De Santis e l'allora direttrice della direzione regionale della formazione Elisabetta Longo. Erano tutti accusati di abuso d'ufficio, solo Sisti anche di peculato. Sono stati difesi dagli avvocati Giuseppe Conte,Mario Di Sora,Fabio Padovani e Gildo Ursini.

Il tribunale di Frosinone (presidente ed estensore Giuseppe Farinella) ricorda tra gli obblighi dell'agenzia: «la tenuta dei registri, la conservazione della documentazione e rendicontazione delle spese», per cui «in caso di mancata consegna del prospetto trimestrale delle spese effettivamente sostenute... è prevista la tassativa esclusione del riconoscimento delle spese». In più «i rendiconti relativi alle attività formative devono essere certificati». Il certificatore era la Price Waterhouse Cooper, mentre la società Ernst & Young «ha supportato la Provincia» nei riscontri.
Secondo quanto si legge in motivazione «le indagini..., per motivi che non sono emersi dall'istruttoria dibattimentale, nonostante siano emerse diffuse mancanze di documentazione tali da non consentire adeguato controllo sulla rendicontazione finanziaria della pressoché totalità di progetti inerenti l'obbligo formativo, hanno in realtà riguardato la regolarità di soli diciotto progetti». E di questi solo quattro risultavano regolarmente rendicontati.

I giudici richiamano un«surplus» tra gli importi sovvenzionati e le somme rendicontate. Tale surplus, «di circa 633.000 euro non veniva né richiesto in restituzione dalla Provincia di Frosinone o dalla Regione Lazio e né materialmente restituito». La procura ha contestato «l'omessa adozione» di atti per il recupero o la restituzione delle somme. Tale impostazione, per l'abuso d'ufficio, non è condivisa dal tribunale: «sembra evidente che non ricorra la violazione di legge contestata». In quanto «non si rinviene alcuna norma dell'ordinamento giuridico che avrebbe impedito all'Agenzia provinciale Frosinone formazione» di compensare debiti e crediti. Il tribunale si riferisce a «somme erogate dalla Provincia di Frosinone sensibilmente inferiori rispetto ai finanziamenti riconosciuti in sede regionale, con una differenza dunque a credito dell'Agenzia». Sul peculato i giudici osservano l'«oscurità dell'espressione "finanziamenti aggiuntivi"» agganciata alla «parte variabile del compenso del Sisti». Se pure si può considerare inopportuno non correlare la «retribuzione variabile ad alcun obiettivo specifico...
d'altra parte la responsabilità dell'imputato per il peculato non può discendere dall'indeterminatezza del contratto».

In conclusione «l'assoluta inesistenza di elementi contrari al ragionevole significato dell'espressione "finanzia menti aggiuntivi"... pone dubbi sia sulla sussistenza della condotta appropriativa tipica del peculato e sia sulla coscienza e volontà del soggetto agente di mettere in atto l'interversione del possesso contestata, legittimando la sua assoluzione, seppur con la formula dubitativa».