Legittimo licenziare l'ex dirigente all'Urbanistica del Comune di Frosinone Francesco Acanfora. Il giudice del lavoro Massimo Lisi, pronunciandosi, nel merito, ha accolto, in pratica, tutte le ragioni addotte dal Comune per la cessazione del rapporto del 4 agosto 2017. Ha altresì dichiarato l'inammissibilità dell'altro ricorso promosso da Acanfora contro il licenziamento del 22 novembre 2017, per «carenza di interesse ad agire». Questo perché - scrive il giudice - «con il rigetto del primo ricorso e con la conferma della validità ed efficacia del primo licenziamento, il secondo licenziamento risulta improduttivo di effetti».

Il rito Fornero con cui è stato trattato il ricorso di Acanfora gli dà la possibilità di proporre opposizione di fronte allo stesso giudice e, successivamente, andare in appello e poi in Cassazione. In realtà, Acanfora ha impugnato pure il primo atto, di avvio dell'azione disciplinare (ritenuto dallo stesso un vero e proprio licenziamento), del 13 giugno 2017, considerato dal giudice un atto endoprocedimentale. per questo pende un ricorso in appello.

Nella decisione di merito sono stati riuniti i due ricorsi, con i quali l'ex dirigente sosteneva, tra le altre cose, che il licenziamento di agosto è l'ultimo atto di una condotta vessatoria e ritorsiva adottata dall'ente (da collegare ad alcune sue contestazioni sulla correttezza della gestione dell'amministrazione comunale e a vicende giudiziarie che avevano visto coinvolti dirigenti e amministratori comunali). Ribadiva la sua «integerrima condotta, la pretestuosità dell'azione disciplinare e la natura ritorsiva e calunniosa del licenziamento per giusta causa».

Dal canto suo il Comune, rappresentato dagli avvocati Italico Perlini e Luisa Celani, ha ritenuto legittimo il licenziamento, negando qualsiasi finalità risolutiva della contestazione disciplinare di giugno, evidenziando che, anche in caso di accoglimento dei ricorsi, non si sarebbe potuto arrivare alla reintegra nel posto di lavoro in quanto è stato adottato il secondo licenziamento il 22 novembre 2017. E ribadendo che il secondo licenziamento «era fondato su fatti gravissimi emersi durante la reggenza».

Il giudice rileva che Acanfora, instaurato un autonomo procedimento, concluso con sentenza del tribunale di Frosinone favorevole al Comune, ha insistito «nel sostenere che il provvedimento del 13 giugno 2017 avesse natura di atto risolutivo del rapporto», mentre per il tribunale è «mera contestazione disciplinare con sospensione cautelare». Per il giudice «va rigettata l'eccezione» di nullità del licenziamento di agosto, «fondata dall'erroneo presupposto che quest'ultimo costituirebbe un secondo licenziamento».

Le contestazioni sono state ritenute legittime. Nella prima, l'«essere rimasto inerte in due ipotesi nelle quali avrebbe dovuto invece adottare tempestivamente dei provvedimenti espressi», il giudice ritiene provati l'inerzia e il tardivo provvedimento. Che ha determinato in un caso «l'accoglimento di un permesso a costruire che, invece, non doveva essere concesso». Legittimo per il giudice contestare, nell'ambito del programma di riqualificazione delle periferie, l'affidamento di incarichi senza un impegno contabile registrato.

Contestata dal Comune la violazione del principio di turnazione degli incarichi diretti, pure in questo caso contestazione ritenuta fondata. Come l'essersi autonominato responsabile del procedimento in 60 procedimenti di lavori pubblici alla vigilia della rotazione degli incarichi dei dirigenti di settore. Sul riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, «l'addebito può dirsi comprovato documentalmente». Contestato il mancato recupero coattivo nei confronti della Regione di 7,6 milioni anticipati dal Comune. Quanto al mancato deposito della dichiarazione dei redditi l'addebito, pur fondato, ha perso rilevanza disciplinare dopo un intervento della Corte Costituzionali che ha fatto cadere l'obbligo.
Complessivamente, gli addebiti contestati hanno «un'oggettiva gravità», scrive il giudice e quindi sono «idonei a ledere il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro».