Anagni, imprenditore contro la banca. Rivoluzionaria sentenza a favore della società rappresentata dall'avvocato Riccardo Coppotelli. L'imprenditore, dopo anni di regolare pagamento delle rate di un mutuo, aveva avuto problemi di liquidità, ritardando i versamenti contrattualmente dovuti. La banca ha naturalmente sollecitato il cliente ad adempiere, ma la situazione non è stata perfettamente sanata. L'istituto ha proceduto quindi all'iscrizione dell'anomalia alla Centrale rischi.

La tesi difensiva: «L'iscrizione era illegittima in quanto non vi era stato il prescritto preavviso, e comunque non vi era stata attenta valutazione dello stato di difficoltà economica della società ricorrente che doveva risolversi in uno stato di grave e non temporanea difficoltà economica equiparabile all'insolvenza; che l'iscrizione importava il pericolo di grave pregiudizio dato dall'impossibilità per i ricorrenti di accedere al credito bancario». Il Tribunale di Tivoli ha riconosciuto il diritto della banca a effettuare l'iscrizione, ma l'avvocato Coppotelli ha fatto ricorso chiedendo l'ordine di cancellazione dell'iscrizione a sofferenza, allegando che la segnalazione poteva essere effettuata solo in caso di accertamento di uno stato di insolvenza analogo a quello previsto in sede fallimentare; che tale stato di insolvenza era insussistente posto che la società ricorrente pagava regolarmente i contributi dei propri lavoratori come da attestati Durc; che la banca non aveva effettuato alcun accertamento sull'insolvenza della società ricorrente; che il pericolo di pregiudizio era effettivo, posto che la segnalazione precludeva l'accesso al credito.
In conclusione il presidente Maria Luisa Messa ha ritenuto fondato «il reclamo proposto dalla società, con conseguente riforma dell'ordinanza cautelare impugnata», ordinando alla banca «la cancellazione immediata del nominativo degli odierni reclamanti come a sofferenza nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia con efficacia retroattiva».