Causa Renzi/Pagliaroli, ex ausiliari del traffico contro il Comune di Veroli, il giudice del lavoro dà ragione all'ente. La richiesta dei ricorrenti, essere cioè inquadrati nella categoria c/2 con conseguente condanna del resistente al pagamento delle differenze retributive, è stata di fatto ritenuta infondata. Il giudice ha inoltre condannato Renzi e Pagliaroli al pagamento delle spese di lite nella somma di 2.500 euro oltre Iva e al rimborso spese forfettario.
Una storia lunga iniziata nel 2011 quando proprio Renzi era salito sul tetto del Palazzo comunale per protestare contro un ordine di trasferimento dal Corpo della Polizia locale all'Ufficio tecnico con mansioni di custodia del patrimonio (da svolgere a Prato di Campoli). Era seguita una denuncia all'allora assessore comunale con delega alla Polizia locale, responsabile del provvedimento e reo, a suo dire, di averlo minacciato mentre era in servizio. Non molto più tardi, scoppiò una discussione con i segretario comunale. Renzi scrisse dell'accaduto all'allora sindaco D'Onorio e nella lettera arrivò a denunciare una condizione lavorativa al limite del mobbing: "Da oltre un anno e mezzo il sottoscritto ed un altro ausiliario del traffico sono stati illegittimamente relegati a svolgere mansioni peggiorative, rispetto a quelle precedenti".
A settembre del 2016, il Comune aveva dovuto nominare un legale di fiducia per resistere in giudizio al ricorso promosso da Renzi e Pagliaroli. I ricorrenti chiedevano al Giudice di ‘dichiarare illegittimo l'inquadramento nella categoria b/1, in relazione alle mansioni svolte di agente della Polizia locale, nonché di vigile urbano e di ausiliare del traffico, competendo ad entrambi la categoria c/2 e quindi di accertare il diritto ad una maggiore retribuzione dal 2009 (con condanna del Comune al pagamento delle somme maturate nel frattempo); di condannare il Comune alla immediata reintegrazione nelle mansioni svolte prima del 2011, cioè di ausiliare del traffico e vigile urbano, con inquadramento nella categoria c/2; di condannare il Comune al risarcimento dei danni derivati dalla dequalificazione professionale (quantificato in 4 mila euro dal 2009, il danno per la mancata erogazione delle indennità pregresse dal 2011 ad oggi, e il danno professionale di 10 mila euro ciascuno). Richieste che il Giudice ha ritenuto infondate.